In vista delle consultazioni elettorali la società Trenitalia S.p.a. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il trasporto marittimo interno, hanno diramato le direttive di rispettiva competenza, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni di viaggio, a favore degli elettori che debbano raggiungere il comune di iscrizione elettorale per esercitare il diritto di voto alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché ai viaggi via mare effettuati con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei relativi servizi di trasporto. Per i viaggi degli elettori residenti in Italia, i biglietti ferroviari nominativi a tariffa ridotta sono rilasciati dietro esibizione della tessera elettorale e di un documento d’identità. (Unicamente per il viaggio di andata, solo per gli elettori residenti in Italia, è ammessa l’autocertificazione). Tali biglietti ferroviari hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni (stabilito per ogni consultazione) e devono essere convalidati prima di iniziare il viaggio di andata e quello di ritorno.
Pertanto, in occasione delle consultazioni del 28 e 29 marzo, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 20 marzo 2010 e quello di ritorno oltre l’8 aprile 2010.
In occasione dell’eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative dell’11 e 12 aprile 2010, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 3 aprile e quello di ritorno oltre il 22 aprile 2010.
Per i viaggi degli elettori provenienti dall’estero l’agevolazione è concessa su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso o della dichiarazione dell’Autorità Consolare italiana attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto, con l’indicazione dell’agevolazione di viaggio spettante.
Per quanto riguarda il periodo di utilizzazione del biglietto, il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso.
In occasione del viaggio di ritorno l’elettore – sia residente in Italia che proveniente dall’estero – deve sempre esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione.
Agevolazioni per i viaggi via mare: Agli elettori verrà applicata di norma la tariffa con riduzione del 60% sulla “tariffa ordinaria”;
nel caso in cui gli elettori abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, le biglietterie autorizzate applicheranno sempre la “tariffa residenti” ad eccezione dei casi in cui la “tariffa elettori” risulti più vantaggiosa di quella residenti.
L’agevolazione, che si applica in prima e seconda classe (poltrone, cabine, passaggio ponte), ha un periodo complessivo di validità di venti giorni e viene accordata dietro presentazione della documentazione elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell’ufficio elettorale di sezione.
AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI: L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.), ha comunicato l’adesione delle Concessionarie autostradali alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all’andata che al ritorno, per gli elettori residenti all’estero. Pertanto, gli elettori residenti all’estero che intendano rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto ed usufruire delle agevolazioni di che trattasi, dovranno esibire, in occasione del viaggio di andata, direttamente presso il casello autostradale, idonea documentazione elettorale e un documento di riconoscimento, e, al ritorno, la tessera elettorale personale munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato”.
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