CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’

 Dimora stabile nei Comuni del cratere, conservazione del diritto a ottenere l’alloggio antisismico, necessità di documentare l’agibilità piena della casa per chi ospita. Queste alcune delle linee guida dettate dal vice commissario per la ricostruzione, Massimo Cialente, per pagare il contributo di solidarietà di 200 euro a persona per coloro che intendono ospitare nuclei da 1 […]

 Dimora stabile nei Comuni del cratere, conservazione del diritto a ottenere l’alloggio antisismico, necessità di documentare l’agibilità piena della casa per chi ospita. Queste alcune delle linee guida dettate dal vice commissario per la ricostruzione, Massimo Cialente, per pagare il contributo di solidarietà di 200 euro a persona per coloro che intendono ospitare nuclei da 1 o 2 persone, allo scopo di favorire il loro riavvicinamento ai Comuni dove vivevano prima del sisma del 6 aprile. Il contributo è stato istituito dall’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3857. Le famiglie che ospitano non devono vivere in alloggi Case o Map. Possono vivere in affitto (con contratto regolarmente registrato), anche in case ottenute in locazione concordata con il Comune e oneri a carico della Protezione civile, come previsto dall’ordinanza del presidente del Consiglio n. 3769, ma in questi casi occorre ottenere anche il consenso scritto del proprietario della casa. L’alloggio in cui ospitare le famiglie da uno o due persone deve naturalmente essere stato classificato A in seguito alle verifiche di agibilità e deve essere situato nei Comuni del cratere in cui dimoravano stabilmente le famiglie che vengono ospitate. Unica eccezione per il Comune dell’Aquila; una famiglia da uno o due componenti dimorante al 6 aprile nel capoluogo può essere ospitata in un appartamento che si trova in uno dei centri ricompresi nell’ambito di mobilità. Il contributo di solidarietà non si somma agli incrementi previsti per il contributo di autonoma dalla stessa ordinanza (la n. 3857) per i nuclei da uno o da due componenti, con casa E o in zona rossa. Per quanto riguarda le famiglie ospitate, i criteri dettati dal vice commissario ribadiscono che queste devono essere formate da uno o due persone, così come risulta dalla certificazione anagrafica, dovevano essere stabilmente dimoranti nei Comuni del cratere al 6 aprile dello scorso anno in alloggi E, F o in zone rosse e devono esprimere il consenso a essere ospitate, consenso che va prestato da ogni componente. I nuclei ospitati continuano a beneficiare del contributo di autonoma sistemazione e, se hanno superato positivamente la verifica dei requisiti, conservano il diritto a ottenere un alloggio Case, Map o del Fondo immobiliare, in base alle effettive disponibilità.

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