Fissate dal Garante le nuove regole per telecamere e sistemi di videosorveglianza

Sistemi integrati di videosorveglianza solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle persone. Obbligo di sottoporre alla verifica del Garante della privacy, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o ‘intelligenti’. Appositi cartelli per segnalare la presenza di […]

Sistemi integrati di videosorveglianza solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle persone. Obbligo di sottoporre alla verifica del Garante della privacy, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o ‘intelligenti’. Appositi cartelli per segnalare la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia. Sono queste, in sostanza, le nuove regole varate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici o privati.

Il provvedimento generale, di cui e’ stato relatore Francesco Pizzetti, è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell’interno e dall’ANCI. A seconda degli adempimenti il periodo per adeguarsi alle nuove direttive, varia da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.

A motivare l’elaborazione delle nuove regole – spiega il Garante – non solo il massiccio aumento di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità, ma anche i numerosi interventi legislativi adottati in materia. Tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai Comuni specifiche competenze, in particolare in materia di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l’uso di telecamere.

In particolare, i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno “obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze”. (gp)

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