Redditometro: la nuova (vecchia) arma del Fisco

 Vista la grande attualità del tema, nell’ambito della sezione dedicata al fisco, ho deciso di dedicare alcuni articoli all’accertamento tributario. Il tema è molto vasto quindi non ho assolutamente la presunzione di trattarlo in modo esaustivo. Per esposizioni complete esistono innumerevoli libri ed articoli di riviste scritti da illustri studiosi e professionisti del settore. Per […]

 Vista la grande attualità del tema, nell’ambito della sezione dedicata al fisco, ho deciso di dedicare alcuni articoli all’accertamento tributario. Il tema è molto vasto quindi non ho assolutamente la presunzione di trattarlo in modo esaustivo. Per esposizioni complete esistono innumerevoli libri ed articoli di riviste scritti da illustri studiosi e professionisti del settore. Per quanto mi riguarda vorrei fornire solo alcuni concetti fondamentali che consentano, anche al semplice privato cittadino, di avere una conoscenza base degli strumenti e di sapere preventivamente come difendersi da un accertamento.

D’altra parte, il tema penso sia di interesse generale visto che l’Amministrazione Finanziaria in questo periodo sta inviando ai contribuenti migliaia di avvisi, volti a rettificare i redditi dichiarati in anni passati, facendo spesso riferimento a metodi di accertamento basati su presunzioni.

Ma andiamo per ordine. Prima di iniziare ad entrare nel dettaglio faccio una brevissima premessa teorica per inquadrare il tema del post. Quando si parla di accertamento tributario ci si riferisce ad un complesso di atti e di strumenti che l’Amministrazione finanziaria utilizza per verificare che il contribuente abbia assolto correttamente all’obbligo impositivo. Ricordo che nel nostro Paese vige un sistema di “auto-tassazione” secondo il quale i contribuenti dichiarano volontariamente i propri redditi, all’interno dei vari modelli dichiarativi previsti (730, Unico, etc.), liquidando in modo autonomo l’imposta dovuta. L’Amministrazione Finanziaria svolge l’attività di controllo sull’applicazione delle norme tributarie, al fine di accertare eventuali anomalie e di procedere in tal caso a richiedere le maggiori imposte dovute, maggiorate degli interessi e delle sanzioni.

L’attività di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria viene condotta con strumenti che si differenziano a seconda della tipologia di contribuente coinvolto (persona fisica privata, lavoratore autonomo, impresa, etc.). Per quanto riguarda le persone fisiche, oggetto del presente articolo, tralasciando il caso nel quale non sia stata presentata (o sia nulla) la dichiarazione dei redditi, il fisco può procedere a verificare la correttezza dei dati dichiarati con modalità analitica o sintetica. Con la prima si intende l’azione volta a verificare la correttezza degli importi indicati nelle singole categorie reddituali previste in dichiarazione (redditi fondiari, da lavoro dipendente, d’impresa, di capitali, etc.). Con la seconda ci si riferisce invece ad un controllo effettuato sull’importo complessivo del reddito dichiarato (per questo sintetico) dal contribuente attraverso il ricorso ad uno strumento denominato “redditometro”.

Il “redditometro” rappresenta uno strumento di accertamento sintetico del reddito, applicabile alle persone fisiche, che prende in considerazione le spese di gestione e di acquisto sostenute per particolari beni e servizi, individuati da un apposito decreto ministeriale del 1992 e considerati rappresentativi di una certa capacità contributiva (es. automobili, navi, aereomobili, immobili, cavalli, prestazioni di domestici, particolari polizze assicurative, etc.).

Il concetto alla base dello strumento è semplice: se, per esempio, il contribuente possiede un auto di media cilindrata e si avvale della prestazione di un domestico, si presume che il suo reddito non possa essere inferiore ad una determinata soglia minima, in quanto il solo godimento di questi beni/servizi presuppone una certa spesa di gestione e di mantenimento e quindi un tenore di vita del contribuente adeguato. Di conseguenza se il reddito dichiarato risulta inferiore di oltre un quarto alla soglia determinata con il redditometro per almeno 2 periodi di imposta, l’Amministrazione Finanziaria è legittimata ad accertare il maggior reddito al contribuente. Tecnicamente si parla di una “presunzione semplice” a favore dell’Amministrazione Finanziaria, la quale deduce da un fatto certo (il possesso di uno dei beni che ho citato in precedenza) un fatto incerto (l’esistenza di un reddito non dichiarato).

Spetterà quindi al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando di non aver effettivamente conseguito il reddito che gli è stato attribuito dal fisco con il “redditometro”.

Il contribuente, al fine di disconoscere il maggior reddito presunto attribuito dal fisco dovrà dimostrare che l’acquisto e/o il mantenimento dei citati beni è stato finanziato in tutto o in parte con:

– redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta: ad esempio, con interessi derivanti dal possesso di titoli finanziari, i quali sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo definitivo e che non vanno quindi inseriti nella dichiarazione dei redditi;

– smobilizzi patrimoniali: cioè denaro ottenuto dalla cessione di beni in possesso del contribuente che per questo non costituisce reddito creato;

– indebitamento: accendendo un finanziamento e non utilizzando denaro proprio;

– somme derivanti da vincite, eredità, donazioni, etc.

A questo proposito tengo a sottolineare che quando si compiono operazioni che rientrano nell’ambito d’azione del redditometro (acquisti di auto, immobili, etc.) è importantissimo raccogliere preventivamente una buona documentazione che consenta, in caso di accertamento del fisco, un’efficacie difesa. E’ necessario conservare tutti quei documenti (estratto conti, atti di donazione, contratti di finanziamento, etc.) che consentano di provare che l’acquisto e la gestione del bene indice per il redditometro sono stati finanziati in parte con i redditi che ho appena elencato.

In conclusione, oltre alla raccolta e alla conservazione della documentazione, bisogna tenere presente che:

– l’avviso di accertamento basato sul ricorso al “redditometro” è normalmente preceduto dall’invio di un questionario al contribuente volto a raccogliere informazioni sul suo conto al fine di individuare eventuali situazioni che giustifichino la sua spese “anomala”. Ritengo importante che il contribuente risponda al questionario, sia per evitare eventualmente l’emissione dell’avviso, sia perché in caso di successiva instaurazione del contenzioso (contestando la cartella in Commissione tributaria), la risposta al questionario costituisce un atto di collaborazione del contribuente che può influire positivamente sulla decisione finale del giudice;

– è necessario valutare caso per caso come comportarsi. Nel momento in cui viene notificata l’avviso di accertamento il contribuente si trova di fronte a 3 possibili soluzioni: accettare quanto contestato dal fisco e procedere al pagamento, beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad 1/8; promuovere un’attività di contraddittorio e conciliazione con il fisco (tecnicamente si parla di accertamento con adesione), al fine di pervenire ad un accordo che riduca parzialmente la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria; fare ricorso alla Commissione tributaria provinciale per sostenere davanti al giudice l’inesistenza di redditi non dichiarati.

Naturalmente bisognerà effettuare una valutazione del singolo caso al fine di individuare la via più “conveniente” da seguire. Ricordo che dalla fine di quest’anno probabilmente entrerà a regime il nuovo “redditometro” che comprenderà un insieme molto più variegato di fatti indice (frequentazione di palestre e scuole private, viaggi, centri salute, etc.) e che amplierà di molto il raggio d’azione dello strumento.

Mirco Gazzera

economia.iobloggo

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