Le ragioni dell’On.Valducci: lettera alla Camera dei Deputati

di Gloria Capuano Nel mio ultimo scritto mi sono anche chiesta: che cosa ho trascurato o dimenticato? La mia risposta è stata d’aver sicuramente omesso chissà quanti altri pezzi della sempre troppo complessa realtà. Ora, dopo una pausa, posso dire che ho ignorato ma non volutamente, due elementi fondamentali alla base del dibattito del rinnovo […]

di Gloria Capuano

Nel mio ultimo scritto mi sono anche chiesta: che cosa ho trascurato o dimenticato? La mia risposta è stata d’aver sicuramente omesso chissà quanti altri pezzi della sempre troppo complessa realtà. Ora, dopo una pausa, posso dire che ho ignorato ma non volutamente, due elementi fondamentali alla base del dibattito del rinnovo della patente agli ottantenni. E cioè le ragioni dell’on. Valducci e l’appassionata protesta dei familiari delle vittime su strada ad opera di ottantenni; essendo questi due aspetti intimamente connessi.
L’on.Valducci non poteva non essere sensibile alle ragioni dei sopra citati familiari delle vittime e ciò spiega l’iniziale suo intento di bloccare all’ottantesimo anno  il rinnovo della patente a chi avesse compiuto gli ottanta anni. Poi la riflessione lo ha fatto ripiegare sulla strada a dir poco  tortuosa dell’obbligo a priori di tutti gli ottantenni a sottomettersi a una decisione delle C.M.L. E ciò – suppongo  – con il mandato della massima severità e libertà insindacabile d’azione, facile ad esigersi poiché in tali termini le C.M.L. sarebbero state le uniche responsabili degli eventuali incauti rinnovi. Ma di questa totale libertà e potere delle C.M.L. – che hanno finito  spesso per diventare un vero e proprio “mattatoio” – si è parlato abbastanza. A me interessa fare le ragioni dell’on. Valducci calandomi nei suoi panni.

Mi pare interessante la seguente:

Il grave sinistro provocato dal “troppo” anziano non dovrebbe essere equiparato agli altri gravi sinistri essendo dovuto a una situazione di forza maggiore. Per forza maggiore è da intendersi la  situazione psicofisica tipica dell’anziano. In altre parole, mentre gli altri incidenti avvengono non in dipendenza della normale condizione psicosomatica del guidatore, ma in genere per qualche altro motivo ben identificabile e soprattutto evitabile, per l’anziano è inevitabile perché rientra nella fisiologia tipica dell’età. Ciò è a dire che per evitare un sinistro provocato da un drogato o da un ubriaco, è sufficiente che egli rinunci o sia obbligato a non drogarsi e a non bere, lo stesso non si può dire riguardo all’anziano perché non è possibile farlo regredire d’età. Questa specie di sillogismo è applicabile a tanti altri tipi di sinistri, la competitività al volante sulle strade comuni, l’assenza di una educazione al volante, l’uso di macchine potenti senza adeguata esperienza di guida e via di seguito.. L’attore del sinistro può autonomamente controllarsi e scegliere di non nuocere, “l’anziano no” o almeno non tutti gli anziani lo possono.

E già qui troviamo però la prima obiezione alla suddetta ipotesi valducciana. “Non tutti gli anziani?”, perché dunque non chiedersi la ragione per la quale  non tutti gli anziani sono succubi delle ridotte capacità idonee a una guida sicura caratteristiche dell’età?

Non mi pare sufficiente che l’onorevole possa rispondere che appunto per cogliere questa differenza si affida il giudizio di merito alla C.M.L. perché è facile ribattere che per questo giudizio era più che sufficiente il medico di base il quale nei casi dubbi rimetteva la sorte del postulante alle C.M.L. Non credo davvero ammissibile anteporre a priori un discrimine legato all’età a tutti gli ottantenni  e non a posteriori solo a coloro che fossero risultati non idonei, cioè dopo aver accertato la non idoneità alla guida. Sempre che si accetti un esclusivo criterio medico che per sua natura punta alla prevenzione prevenzione degli incidenti, ciò che è quanto mai discutibile  per non dire assurdo.

Ma anche di questo abbiamo parlato abbastanza, dire “guida” a proposito degli anziani è dire poco o nulla infatti per la maggior parte degli anziani la guida si riduce al piccolo cabotaggio indispensabile per l’andamento di una famiglia.

Mi fermo qui per non ripetere le molte argomentazioni già scritte vorrei però aggiungere che l’on.Valducci ammettendo la possibilità delle differenze tra i componenti del popolo degli ottantenni senza volerlo avrebbe alluso alla differenza tra l’età biologica  e l’età anagrafica, ed era qui che l’onorevole avrebbe dovuto soffermarsi con particolare attenzione.

Concludo riportando la lettera che sto per inviare ai parlamentari della IX Commissione (Trasporti) dove probabilmente giace inerte la mia, nostra, Petizione.

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Lettera al Parlamento
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                                                                                                            Camera dei Deputati
IX Commissione (Trasporti)

 Oggetto: Petizione n.1181. Assemblea del 12 aprile 2011

La sottoscritta, Gloria Capuano, chiede se la sua Petizione n.1181 annunciata alla Assemblea nella seduta del 12 aprile 2011 e assegnata alla lX Commissione (Trasporti) è stata discussa e nel caso affermativo chiede di essere informata sulle relative conclusioni.

Nel caso che non sia stata ancora discussa la scrivente chiede, in qualità di appartenente al “Popolo Sovrano”sicura d’essere capita ( e salvata dall’immagine d’ingenuità visto che la sovranità del popolo è qualifica costantemente citata dai politici), che – data la tragica urgenza del caso – venga prontamente discussa. Uno dei motivi dell’urgenza di questa Petizione sta nella considerazione delle migliaia di famiglie allo sbando a causa di una legge che ha tenuto conto delle sacrosante rivendicazioni delle famiglie delle vittime d’incidenti stradali a responsabilità di ottuagenari, ma non dei gravissimi danni inferti ad altri di nulla responsabili nell’impedire loro di fatto il godimento dei loro diritti, umani e costituzionali.

Non credo che possa esserci persona che non partecipi all’insanabile dolore dei familiari cui ho accennato, ma non si può non ammettere che le vittime degli incidenti stradali sono tutte uguali, sia se per responsabilità di ottantenni sia per responsabilità poniamo di diciannovenni. Dirò di più, personalmente, se tra questi ultimi ne esistesse uno solo, un unico diciannovenne, giudizioso, capace, osservante delle regole stradali, prudente, dalla guida equilibrata e civile, e tutti gli altri potenziali assassini, io mi batterei affinché non si ostacolasse con arbitraria spietatezza  il diritto alla guida di tutti i diciannovenni così come ora purtroppo sta accadendo nei confronti degli ottantenni;  sia per rispetto dei loro diritti sia per non slittare in una forma inedita di razzismo, quello anagrafico.

Ma l’urgenza della “mia” Petizione non dipende inoltre ( e lo potrebbe o dovrebbe) dal suicidio di Francesco Azzigana per patente sconsideratamente negata (imbianchino di 86 anni residente in piena campagna che sopravviveva grazie ai piccoli lavori che eseguiva nel territorio circostante), ma in vista delle migliaia di famiglie che con grande sofferenza cessano d’essere i più efficaci  ammortizzatori sociali. E non sto parlando della cessazione del diritto alla patente per gli ottuagenari oramai superata, ma della metodica vessatoria e spesso persecutoria, perfino costosa, cui gli ottantenni sono sottoposti in molte CML. ( E che cosa dire della Francia, del Belgio, dell’Austria e della Germania dove non è previsto alcun rinnovo della patente, registrano forse una maggiore grave sinistrosità? No di certo, allora noi Italiani dobbiamo ritenerci dei sottodotati o/e fuori dell’Europa?).

Nel ringraziare dell’attenzione ritengo utile e doveroso allegare una documentazione esaustiva sulla responsabilità degli incidenti più gravi senza la quale è impossibile giungere a un giudizio di merito nella realtà dei fatti e non in un (comprensibile) trascinamento emotivo.

In attesa  di una sollecita risposta ringrazio per l’attenzione che si vorrà riservarmi.

Con deferenti saluti

Gloria Capuano

Roma 11 settembre 2011

Dott.Gloria Capuano
Presidente ASPI
Medico-chirurgo
Scrittrice e Giornalista di Pace

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4 risposte a “Le ragioni dell’On.Valducci: lettera alla Camera dei Deputati”

  1. Gimerri ha detto:

    Condivido in pieno le considerazioni da lei svolte che trovo obbiettive , coerenti e piene di un forte buonsenso e di un desiderio di collaborare al fine di conseguire quegli adeguamenti alle norme recentemente emanate che l’esperienza fin qui fatta suggerisce . E ciò mantenendo fermi gli standard di sicurezza . Al riguardo , faccio presente che mi risulta che nel corso della primavera scorsa alcuni membri della Commissione Trasporti della Camera hanno presentato varie interrogazioni a risposta scritta sul tema in questione.

    Il 6 settembre u.s. Il Ministro On. A. Matteoli ha dato la stessa risposta alle interrogazioni in parola; detto documento è stato pubblicato negli atti della Camera.

    Ove non ne fosse già al corrente, allego copia del testo di una della interrogazioni presentate e copia della risposta scritta .

    Mi pare importante quanto esposto in particolare nell’ultimo capoverso della risposta , sul quale penso occorrerebbe avere ulteriori chiarimenti su quanto gli Organi Competenti pensano di fare ed entro quanto tempo.

    Allegato
    ATTO CAMERA
    INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11517
    Dati di presentazione dell’atto
    Legislatura: 16
    Seduta di annuncio: 459 del 06/04/2011
    Firmatari
    Primo firmatario: DESIDERATI MARCO
    Gruppo: LEGA NORD PADANIA
    Data firma: 06/04/2011
    Elenco dei co-firmatari dell’atto
    Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
    BITONCI MASSIMO
    LEGA NORD PADANIA 31/05/2011
    Destinatari
    Ministero destinatario:
    • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    • MINISTERO DELLA SALUTE
    Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 06/04/2011
    Stato iter:
    CONCLUSO il 06/09/2011
    Partecipanti allo svolgimento/discussione
    RISPOSTA GOVERNO 06/09/2011
    MATTEOLI ALTERO
    MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
    Fasi iter:
    APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 31/05/2011
    RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/09/2011
    CONCLUSO IL 06/09/2011
    Atto Camera

    Interrogazione a risposta scritta 4-11517
    presentata da
    MARCO DESIDERATI
    mercoledì 6 aprile 2011, seduta n.459

    DESIDERATI e BITONCI. –
    Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della salute.
    – Per sapere – premesso che:
    la legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto alcune modifiche al codice della strada, tra cui in particolare l’introduzione del comma 2-ter e la modifica al comma 3 dell’articolo 119, che detta disposizioni in tema di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida;
    tali modifiche prevedono che, quando ne ricorra il caso, la commissione medica locale acquisisce la certificazione per il rilascio del documento di idoneità psicofisica alla guida, in aggiunta alla certificazione del medico monocratico;
    la circolare del Ministero della salute che illustra i principi applicativi in ordine al nuovo codice della strada precisa che le persone che hanno compiuto gli 80 anni possono continuare a guidare ciclomotori e/o veicoli (patente A, B, C e D), a condizione che ottengano dalle immissioni mediche locali uno specifico attestato comprovante la persistenza dei requisiti fisici e psichici, a seguito di visita specialistica biennale;
    il rinnovo della patente per gli ultraottantenni non può più essere effettuato quindi presso gli ambulatori del servizio di igiene pubblica delle Ulss o delle auto-scuole, ma può avvenire esclusivamente per il tramite della commissione medica locale, istituita presso le unità sanitarie locali capoluogo di provincia;
    questo comporta una serie di problemi per le migliaia di ultraottantenni che vogliano rinnovare la patente, dovuti ai lunghi spostamenti, ai tempi di attesa e all’aumento dei costi da sostenere, oltre a causare spesso disagi a tutti i cittadini della provincia che si rivolgono al servizio sanitario del capoluogo -:
    se i Ministri interrogati, in conformità a criteri di efficienza dei servizi pubblici rivolti ai cittadini, non reputino opportuno mettere in atto apposite iniziative tese ad incrementare la presenza sul territorio delle commissioni mediche preposte al rilascio del documento di idoneità psicofisica alla guida, anche prevedendone l’attivazione presso ogni unità locale socio- sanitaria.
    (4-11517)
    Atto Camera

    Risposta scritta pubblicata martedì 6 settembre 2011
    nell’allegato B della seduta n. 513
    All’Interrogazione 4-11517 presentata da
    MARCO DESIDERATI

    Risposta. – In riferimento all’interrogazione in esame si fa presente che la questione sulla dislocazione delle commissioni mediche locali per le patenti di guida, già evidenziatasi nel corso degli anni, è ora ancor più sentita dagli operatori sanitari e dagli utenti a seguito delle ripetute modifiche delle norme del codice della strada, da ultimo con la legge n. 120 del 2010. Tali modifiche hanno, infatti, comportato un aumento delle visite da effettuarsi presso le commissioni mediche locali, determinato sopratutto dai maggiori controlli per la dipendenza da alcool e droghe e dalla necessità di rinnovo per i conducenti che hanno superato gli ottanta anni.
    In proposito il Ministero della salute sottolinea che le commissioni mediche, pur operando presso locali della azienda sanitaria locale di competenza, non sono dipendenti dalle ASL. Inoltre, mentre le Cml svolgono funzioni medico-legali, con la finalità di tutelare la salute pubblica e non già di fornire servizi di cura e assistenza, le Asl esercitano funzioni di carattere organizzativo-amministrativo.
    Il Ministero della salute evidenzia, altresì, che sul territorio nazionale le commissioni mediche, pur avendo la stessa costituzione, così come previsto dalla normativa vigente, hanno una notevole difformità per quel che concerne gli aspetti procedurali: modalità di prenotazione, gestione delle liste d’attesa.
    Pertanto, queste differenze e i disservizi citati nell’interrogazione in esame, dipendono dall’organizzazione delle Asl a livello locale e non certo dai ministeri competenti.
    Per quanto attiene, invece, alla questione circa l’individuazione della figura del residente delle commissioni mediche, il Ministero delle infrastrutture e trasporti auspica il ritorno al sistema del codice previgente stabilendo che tale figura sia determinata ex lege in riferimento alla titolarità del servizio di medicina legale senza la mediazione dell’attuale decreto di nomina ai sensi dell’articolo 481 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1959. Detto provvedimento, infatti, per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non fa che recepire l’atto di nomina del responsabile del servizio di medicina legale da parte dei competenti organi della ASL, in quanto il Presidente della commissione si identifica ex lege con il titolare di tale ufficio. Si sottolinea, in proposito, che la legge n. 120 del 2010 non prevede più, tra i rimedi impugnatori avverso il giudizio della commissione medica locale, il ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È venuta quindi meno l’attività di riesame in sede di ricorso gerarchico dell’operato delle immissioni mediche locali che motivava il collegamento istituzionale con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    Pertanto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è dell’avviso che detta materia debba essere rivista alla luce del mutato quadro normativo e della diversa realtà su cui operano le norme.
    Per quanto attiene, inoltre, alla problematica circa la carenza di offerta di commissioni mediche rispetto alla domanda, si sottolinea come questa amministrazione sia consapevole dell’inadeguatezza dell’articolo 119, comma 4, primo periodo del codice della strada, che prevede la costituzione di commissioni mediche locali «in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia… (omissis)…».
    Infatti, fin dalla scorsa legislatura, e da ultimo nei lavori della citata legge n. 120 del 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha diverse volte richiesto una modifica della succitata disposizione nel senso di stabilire che «l’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso ogni Azienda sanitaria locale… (omissis)…» (cfr. emendamento 16.3 AS 1720 proponente senatore Filippi ed altri).
    Si intendeva rimettere in tal modo il potere di costituzione delle commissioni mediche locali ai soggetti che, costituzionalmente, hanno competenza in materia di sanità e che hanno una maggiore evidenza della adeguatezza o meno della richiesta dell’utenza rispetto al servizio offerto. Tuttavia, tale emendamento non ha trovato il parere favorevole della Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
    Al fine di porre comunque rimedio ai disagi, anche evidenziati dall’interrogante, giova segnalare l’articolo n. 330, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada». Detta disposizione prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello della sanità, possono essere costituite più commissioni mediche locali, con il limite, di norma, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e di una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo… (omissis)…».
    Ebbene, preme evidenziare che il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha recentemente collaborato alla stesura del testo di una risoluzione interpretativa della succitata norma.
    In particolare tale risoluzione, approvata dalla Commissione trasporti della Camera in data 28 aprile 2011 presentata dall’onorevole Velo ed altri, invita il Governo ad interpretare il citato articolo n. 330, comma 16 «nel senso di stimare il limite per la costituzione di commissioni mediche locali con riferimento alla domanda espressa dalla popolazione presente su un dato territorio, piuttosto che con riferimento al numero di abitanti, nonché coni riferimento alla domanda espressa in condizioni geografiche particolarmente svantaggiose al fine di pervenire – ove vi siano situazioni di inadeguatezza della presenza di commissioni mediche locali dichiarate dal sindaco richiedente ed accertate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della salute – alla costituzione di un numero di commissioni stesse adeguato alla domanda espressa dall’utenza sul territorio».
    Successivamente all’approvazione della predetta risoluzione, al fine di conseguire i risultati da essa auspicati, la stessa è stata trasmessa al Ministero della salute per procedere alla più ampia diffusione capillare presso le Asl.
    Si rammenta che, in ogni caso, ai sensi del comma 16 del succitato articolo n. 330, il procedimento finalizzato all’istituzione di commissioni medico locali, anche alla luce della risoluzione interpretativa in parola, è avviato su richiesta del sindaco del capoluogo di provincia o, nell’ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza.
    Compete, invece, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute l’accertamento dell’esistenza di obiettive condizioni, attività nella quale si terrà doverosamente conto dell’interpretazione dell’articolo n. 330, comma 16, in commento, apprestata dalla risoluzione de qua.
    Da ultimo, a testimonianza della volontà del Governo di porre rimedio ai disagi arrecati all’utenza, si segnala che, in sede di conversione del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, è stato proposto un emendamento in base al quale il rinnovo biennale della patente per gli ultraottantenni è subordinato al previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di un medico monocratico – di cui all’articolo 119, comma 2 del codice della strada – in luogo della commissione medica locale. Tale emendamento non ha, tuttavia, trovato favorevole accoglimento, ma sarà senz’altro riproposto con il primo strumento normativo utile.

    Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

  2. Gloria ha detto:

    Gentilissimo signor Gimerri, la ringrazio per le informazioni dettagliate fornitemi. Nel ginepraio burocratico dell’insieme da lei riportato anche io ripongo molta speranza in quanto risulta all’ultimo capoverso che qui riporto : “Da ultimo, a testimonianza della volontà del Governo di porre rimedio ai disagi arrecati all’utenza, si segnala che, in sede di conversione del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, è stato proposto un emendamento in base al quale il rinnovo biennale della patente per gli ultraottantenni è subordinato al previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di un medico monocratico – di cui all’articolo 119, comma 2 del codice della strada – in luogo della commissione medica locale. Tale emendamento non ha, tuttavia, trovato favorevole accoglimento, ma sarà senz’altro riproposto con il primo strumento normativo utile”.
    Sono d’accordo con lei nel sollecitare le decisioni cui perverranno che cercherò di sostenere al massimo possibile (scrivendo ai due deputati Desideri e Bitonci e al Ministro Matteoli) e i tempi d’attesa della stessa.
    Mi muoverò in tal senso, di nuovo grazie.

  3. Gimerri ha detto:

    Resto in attesa di notizie circa circa i suoi interventi .Vista anche la attuale situazione generale politica , i tempi stringono . Cordiali saluti

  4. Luigi Dispirito ha detto:

    spett.le Dott. G. Capuano non so più a chi rivolgermi per risolvere il problema di Mio Padre.
    Mio padre purtroppo( purtroppo per quanto gli è capitato) ha compiuto gli 80 anni il 1.11.2011, fa tutte le pratiche per il rinnovo della patente, va alla prima visita in commissione (e quì il purtroppo)
    e viene dichiarato non idoneo. Fa il ricorso, e purtroppo anche quì viene dichiarato non idoneo permanentemente, il motivo e la visita geriatrica, questo e quanto ci e stato risposto. Riconsegna la patente alla motorizzazione.
    Le faccio una premessa, mia padre è del tutto autosufficiente per se, e accudisce mia madre che ha dei problemi, e del tutto autonomo, gli abbiamo fatto fare da un autoscuola a ns. spese una verifica di guida, alla quale è andato benissimo, anche l’istruttore e rimasto sorpreso. Lui a un grosso problema , e cioè quello di avere solo la terza elementare, per cui riesce ha fare solo la sua firma, per cui nella visita geriatrica ha avuto un basso punteggio . La preghiera che le rivolgo e quella di sapere se mio padre ( ha preso così male la cosa che abbiamo paura che vada in depressione) ha ancora la possibilità di poter riavere la patente, e in tal caso che cosa dobbiamo fare e a chi dobbiamo rivolgersi. in questa situazione conosciamo altra persone che sono nella stessa situazione. se è così cortese da potermi rispondere le invio anche la mia Email luigi.dispirito@libero.it

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