La manovra di luglio entrata in vigore lo scorso 16 settembre semplifica la vita alle 8.000 famiglie coinvolte. Successo grazie all’interessamento di Adico all’Agenzia delle Entrate.
Tre mesi di tempo per restituire senza aggravio i bonus bebé illecitamente percepiti. A prevederlo è la manovra finanziaria dello scorso luglio, entrata in vigore il 16 settembre 2011 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, grazie a un comma – il 6bis dell’articolo 6 – introdotto con il maxi emendamento. Una buona notizia per le 8.000 famiglie italiane interessate, che quest’estate si erano viste recapitare a casa una lettera in cui si intimava la restituzione dei 1.000 euro illecitamente percepiti per aver autocertificato in maniera sbagliata il proprio reddito nel modulo di richiesta. E che temevano di dover pagare anche sanzioni penali e amministrative. Questa eventualità quindi è definitivamente accantonata per quanti provvederanno a restituire i 1.000 euro entro la data stabilita: peccato che praticamente nessuno lo sappia, e che la stessa Agenzia delle Entrate di fatto se ne lavi le mani.
«Questo provvedimento mette la parola fine alla vicenda del bonus bebé ed è una notizia che l’Adico Associazione Difesa Consumatori accoglie con grande soddisfazione – spiega il presidente Carlo Garofolini – perché e un risultato ottenuto grazie all’intervento dell’Associazione e degli organi di stampa che hanno portato all’attenzione pubblica una vicenda che rischiava, altrimenti, di consumarsi nel dramma delle singole famiglie che si sono sentite doppiamente colpite prima dalla richiesta di restituire i soldi, e poi dalla minaccia di sanzioni fino a 3.000 euro e pure di una denuncia penale».
Ma ancora una volta l’informazione ai consumatori è stata a dir poco lacunosa. «La conferma dell’adozione del provvedimento nella legge 148/2011 l’abbiamo avuta personalmente dall’Agenzia delle Entrate di Roma solo dopo diverse richieste di chiarimento – precisa ancora Garofolini – e corredata da un comunicato in cui l’Agenzia addirittura si dichiara estranea a tutta la vicenda e in cui invita i contribuenti a non rivolgersi ai loro uffici per le questioni legate alla restituzione, per evitare “inutili perdite di tempo”. Le famiglie invece avrebbero il diritto di ricevere a casa una comunicazione analoga a quella ricevuta lo scorso luglio, in cui si spiegano queste novità: invece lo Stato, come sempre, è solerte e intimidatore quando si tratta di chiedere, ma lascia i cittadini da soli quando devono far valere i propri diritti». Adico consiglia quindi alle famiglie coinvolte di prendere contatti direttamente con l’ente notificatore per informazioni sui termini e le modalità della restituzione, e quindi di rivolgersi agli uffici dell’Associazione al numero di telefono 041.5349637 o tramite mail all’indirizzo info@associazionedifesaconsumatori.it per consulenza legale.
La vicenda
Il bonus bebé era stato introdotto dalla Finanziaria 2006 (legge 266/2005, articolo 1, commi 331-334) per ogni figlio nato o adottato nel 2005 o per ogni secondo o ulteriore figlio nato o adottato nel 2006. Ad annunciarlo era stata una lettera firmata dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e indirizzata direttamente ai nuovi nati del 2005, con l’indicazione dell’ufficio postale presso cui i genitori avrebbero potuto riscuotere la somma. La contestazione invece risale allo scorso luglio, dopo le verifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate sul reddito del nucleo familiare dichiarato al momento della richiesta dell’assegno, cinque anni fa: la norma prevedeva, infatti, che per beneficiare dell’agevolazione, la famiglia del nuovo nato dovesse avere «un reddito complessivo» non superiore a 50mila euro. Ma in molti sono caduti nelle trappole dell’autocertificazione dei requisiti: alcuni hanno indicato il reddito netto, altri hanno segnalato il reddito da lavoro dipendente senza considerare l’abitazione principale, altri ancora hanno incluso fra i componenti del nucleo anche familiari non a carico, che non rientrano nella composizione del nucleo fiscale (composto da familiari a carico e coniuge – non separato – del dichiarante). Così è scattata la richiesta di restituzione della cifra ingiustamente incassata, che in prima battuta doveva essere effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica della richiesta e, prevedeva, nei casi in cui il giudice penale avesse accertato la falsa autocertificazione, il versamento di 3mila euro (il triplo del beneficio ottenuto) come sanzione amministrativa.
Le novità nella Finanziaria di luglio, appena entrata in vigore
Invece il comma 6bis dell’articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 settembre 2011 prevede che “al fine di semplificare l’attività amministrativa e di evitare l’insorgere di ulteriore contenzioso nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all’articolo 1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 23005, n. 266, in assenza della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333, non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se restituiscono le somme indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si estinguono a seguito dell’avvenuta restituzione”.
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