Arrivano le norme svuota-carceri

Palazzo Chigi in una nota ha riferito che è stato approvato dal Consiglio dei ministri un  provvedimenti in materia di ‘giustizia civile e penale: un decreto-legge sull’emergenza nelle carceri; un disegno di legge con interventi per il recupero dell’efficienza del processo penale; un regolamento che introduce la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti’. […]

Palazzo Chigi in una nota ha riferito che è stato approvato dal Consiglio dei ministri un  provvedimenti in materia di ‘giustizia civile e penale: un decreto-legge sull’emergenza nelle carceri; un disegno di legge con interventi per il recupero dell’efficienza del processo penale; un regolamento che introduce la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti’.
Ha approvato inoltre ‘un decreto-legge sul sovraindebitamento del piccolo imprenditore e del consumatore e sull’efficienza del processo civile; il primo decreto legislativo di attuazione della delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie relativo ai giudici di pace’.
– Decreto legge sull’emergenza nelle carceri. Le misure introdotte riducono il fenomeno delle ‘porte girevoli’ e consentiranno di applicare la detenzione presso il domicilio introdotta dalla legge n.199 del 2010 per un maggior numero di detenuti. Piu’ in dettaglio, il provvedimento introduce due modifiche nell’art. 558 del codice di procedura penale. Con la prima si prevede che, nei casi di arresto in flagranza, il giudizio direttissimo debba essere necessariamente tenuto entro, e non oltre, le quarantotto ore dall’arresto, non essendo piu’ consentito al giudice di fissare l’udienza nelle successive quarantotto ore. Con la seconda modifica viene introdotto il divieto di condurre in carcere le persone arrestate per reati di non particolare gravita’, prima della loro presentazione dinanzi al giudice per la convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo.
In questi casi l’arrestato dovra’ essere, di norma, custodito dalle forze di polizia, salvo che cio’ non sia possibile per mancanza di adeguate strutture o per altri motivi, quali lo stato di salute dell’arrestato o la sua pericolosita’. In tali casi, il pubblico ministero dovra’ adottare uno specifico provvedimento motivato. Queste misure consentiranno di ridurre significativamente e con effetti immediati lo stato di tensione detentiva determinato dal numero di persone che transitano nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi (nel 2010 altre 21.000 persone sono state detenute per un periodo non superiore a tre giorni).
Il decreto-legge prevede altresi’ l’innalzamento da dodici a diciotto mesi della pena detentiva che puo’ essere scontata presso il domicilio del condannato anziche’ in carcere. Secondo le stime dell’amministrazione penitenziaria, sara’ cosi’ possibile estendere la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare di ulteriori 3.300 unita’, che si aggiungeranno agli oltre 4.000 che ad oggi hanno beneficiato della legge 199 del 2010.
– Disegno di legge per il recupero dell’efficienza del processo penale. Interviene su quattro materie, attraverso lo strumento della delega al Governo: depenalizzazione; sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili; sospensione del procedimento con messa alla prova; pene detentive non carcerarie.
Depenalizzazione: si prevede la trasformazione in illecito amministrativo dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, con esclusione dei reati in materia di edilizia urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, immigrazione, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica. Sono inoltre escluse dalla depenalizzazione le condotte di vilipendio comprese tra i delitti contro la personalita’ dello Stato. Il termine per l’attuazione della delega e’ di diciotto mesi.
Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili: coerentemente con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo si tende a garantire l’effettiva conoscenza del processo. La delega prevede che la sospensione del dibattimento comporta una sospensione della prescrizione per un periodo pari a quello previsto per la prescrizione del reato; quindi se il reato si prescrive in 6 anni, il corso della prescrizione sara’ sospeso per 6 anni, dopo i quali ricomincera’ a decorrere. Questo periodo dovra’ servire a portare il processo a conoscenza dell’imputato. La sospensione del processo non opera nei casi in cui si puo’ presumere che l’imputato abbia conoscenza del procedimento, ad esempio quando e’ stato eseguito un arresto, un fermo o una misura cautelare o nei casi di latitanti (che si sono volontariamente sottratti alla conoscenza del processo). La sospensione del procedimento non opera nei casi di reato di mafia, di terrorismo o degli altri reati di competenza delle Direzioni distrettuali.
Sospensione del procedimento con messa alla prova: e’ prevista in caso di reati non particolarmente gravi (puniti con pene detentive non superiori a quattro anni). La sospensione con messa alla prova e’ rimessa a una richiesta dell’imputato, da formularsi non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La messa alla prova consiste in una serie di prestazioni, tra le quali un’attivita’ lavorativa di pubblica utilita’ (presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato), il cui esito positivo determina l’estinzione del reato. Potra’ essere concessa soltanto una volta (o due, purche’ non si tratti di reati della medesima indole) a condizione che il giudice ritenga che l’imputato si asterra’ dal commettere ulteriori reati.
Pene detentive non carcerarie: e’ prevista l’introduzione di due nuove pene detentive non carcerarie: la reclusione e l’arresto presso l’abitazione o altro luogo di privata dimora. Queste pene sono destinate a sostituire la detenzione in carcere in caso di condanne per reati puniti con pene detentive non superiori a quattro anni. Le nuove pene saranno applicate direttamente dal giudice della cognizione, con notevoli vantaggi processuali. Si tratta di modifiche in linea con gli obiettivi generali del provvedimento legislativo, che intende realizzare una equilibrata ‘decarcerizzazione’ e dare effettivita’ al principio del minor sacrificio possibile della liberta’ personale.
Regolamento in materia di Carta dei diritti e doveri dei detenuti – Con questo provvedimento si modifica l’ordinamento penitenziario, cosi’ da fornire al detenuto, al momento del suo ingresso in carcere, e ai suoi familiari, una guida in diverse lingue che indichi in forma chiara le regole generali del trattamento penitenziario e che fornisca tutte le informazioni indispensabili su servizi, strutture, orari e modalita’ di colloqui, corrispondenza, doveri di comportamento.
– Decreto-legge sull’efficienza e processo civile e sul sovraindebitamento. Viene data una risposta urgente per fronteggiare le situazioni di crisi di piccole imprese e famiglie, a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali. A questi soggetti viene offerta la possibilita’ di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi. Le norme introducono, per la prima volta in Italia, un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) di tutte le obbligazioni del soggetto sovraindebitato, anche nella prospettiva di una deflazione del contenzioso in sede civile derivante dall’attivita’ di recupero forzoso dei crediti. E’ previsto un intervento limitato dell’autorita’ giudiziaria (che si limita ad omologare l’accordo raggiunto tra debitore e creditore), mentre decisivo e’ il ruolo svolto dai neocostituiti organismi di composizione della crisi, che, composti da professionisti in possesso di adeguata preparazione, favoriscono la definizione dell’accordo e ne seguono l’attuazione.
Sono previste alcune correzioni alla disciplina della mediazione, per potenziarne l’utilizzo; una modifica alle norme sull’istanza di prelievo per eliminare alcune distorsioni verificatesi nella prassi; la fissazione di un limite alle spese liquidabili per le controversie davanti ai giudici di pace per le quali non e’ richiesta l’assistenza di un difensore. Questa norma e’ volta ad eliminare il contenzioso seriale che spesso grava su tali uffici con gravi conseguenze in termini di costi e carichi di lavoro.
E’ prevista inoltre una proroga di un anno per i magistrati onorari in servizio, tenuto conto, da un lato, della necessita’ di procedere alla riforma organica della magistratura onoraria, dall’altro di completare l’attuazione della delega in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie.
Schema di decreto legislativo per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli uffici dei giudici di pace – E’ stato approvato in prima lettura lo schema del primo dei decreti legislativi di attuazione della delega sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, riferito agli uffici dei giudici di pace. Il decreto, che sara’ trasmesso alle Camere per i relativi pareri, prevede l’accorpamento di diversi uffici, consentendo di recuperare 1944 giudici di pace, 2104 unita’ di personale amministrativo, con un risparmio di spesa, a regime, pari a 28 milioni di euro l’anno.

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