Mano pesante della Giustizia per l’automobilista ubriaco che non riesce a soffiare per la seconda volta nell’etilometro dopo essere stato sottoposto al primo esame che aveva verificato un’alta presenza di alcol. A sottolinearlo è Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” in un momento, quale quello delle ferie di ferragosto, in cui s’intensificano i controlli sulle strade italiane e quotidianamente vengono sorpresi dagli agenti di polizia stradale migliaia di cittadini alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti specie nelle vie contigue a locali e discoteche.
Nel caso in questione, la IV sezione penale della Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 27940 del 12 luglio 2012 ha confermato la condanna per la sanzione più grave prevista dall’articolo 186 lettera c) del codice della strada che attualmente prevede l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la confisca del veicolo se lo stesso appartiene all’automobilista sorpreso in tale stato.
Sulle strade nostrane accade, infatti, soventemente che colui che si trova alla guida accetti di sottoporsi al controllo dell’etilometro salvo poi pentirsi quando viene sorpreso in stato di ebbrezza all’esito del primo soffio nell’alcol test, con conseguente comportamento inadeguato per l’effettuazione del secondo esame obbligatorio che dev’essere praticato a distanza temporale di almeno cinque minuti dal primo.
Nella fattispecie, in particolare, l’automobilista fermato dalla polizia in pesante stato di ebbrezza alla prima prova con l’etilometro, ma che non era riuscito a ripetere il controllo, era stato condannato in sede d’appello per la violazione del citato articolo 186 lettera c) ed aveva proposto ricorso per Cassazione avverso tale decisione.
Il collegio di piazza Cavour ha confermato la condanna inflitta in secondo grado.
“La guida sotto l’influenza dell’alcool”, infatti, così recita il titolo dell’articolo in questione, attualmente prevede tre diverse ipotesi sanzionatorie proporzionali alla quantità di alcol assunto. Com’è noto, però è ancora possibile che gli agenti di polstrada accertino lo stato di alterazione in base ai sintomi rilevati. E questo non determina necessariamente l’individuazione della fattispecie sanzionatoria più leggera, peraltro attualmente depenalizzata.
La decisione in commento, spiega Giovanni D’Agata, è un’ulteriore conferma che mettersi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è un pericolo per gli altri e per se stessi anche quando si è fortunati a non provocare incidenti.
Non resta che consigliare a quei gruppi di giovani che comunque non ne vogliono fare a meno, di procedere ad una turnazione nel mettersi alla guida individuando preventivamente chi dovrà essere il conducente per la serata che dovrà mantenersi completamente sobrio.
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