Se il marito o la moglie tradiscono perche’ uno dei due dichiara all’altro di non volere figli, non e’ oggetto d’addebito in caso si separazione legale. E’ quanto ha stabilito dalla sezione civile della Corte di Cassazione – con sentenza 16089 – che ha cosi’ posto fine alle prolungate richieste di una signora di Bolzano (S.S., le sue iniziali) di farsi risarcire dal marito che aveva intrapreso una relazione extraconiugale dopo che lei stessa aveva espresso di non volere figli da lui.
La donna, bensi’ consapevole che i rapporti con il marito erano difficili gia’ da prima del tradimento, ha chiesto, oltre all’assegno di mantenimento, un risarcimento di 50 mila euro per il danno psicologico che il tradimento le aveva provocato. Una richiesta che in primo grado il Tribunale del capoluogo altoatesino nel 2007 aveva accolto. Il 27 agosto del 2008 la Corte d’appello di Trento aveva pero’ ribaltato la situazione a seguito delle dichiarazioni delle moglie fatte in una telefonata alla sorella confidando di non volere figli dal marito. I giudici avevano ravvisato comportamenti ‘contrari ai doveri matrimoniali’ per i quali non erano ammessi addebiti.
La donna non si e’ data per vinta e quindi e’ ricorsa in Cassazione precisando che il marito l’avrebbe ‘cornificata’ gia’ nell’autunno del 2002, quindi primi da quella telefonata che lei stessa dichiara di aver fatto in un momento di rabbia.
Ora i giudici della Cassazione si sono definitivamente espressi stabilendo che “l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’, da solo, non puo’ giustificare addebito qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di una accertata situazione di intollerabilita’ della convivenza, si’ da costituire non la causa di detta intolleranza ma una sua conseguenza”.
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