La sentenza della Corte Costituzionale sulla mediazione? Un eccesso da sanare

“Una cosa buona per tutti la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del solo articolo 5 comma 1 d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione e non l’abbia invece dichiarata illegittima ai sensi dell’ 3, 24, 25 […]

“Una cosa buona per tutti la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del solo articolo 5 comma 1 d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione e non l’abbia invece dichiarata illegittima ai sensi dell’ 3, 24, 25 e 102, COMMA 1 della costituzione così come richiesto dai ricorrenti, questo è quanto afferma il presidente ANPAR dott. Giovanni Pecoraro.

“Dico subito che l’incostituzionalità della mediazione obbligatoria per eccesso di delega è un vizio di incostituzionalità dei decreti legislativi. Infatti, l’art. 76 della costituzione prevede che il governo possa emanare questi decreti su delega del Parlamento. Nell’emanare il D. Lsg 28/2010 è capitato che il governo ha ecceduto i limiti della delega, non attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione: in questo caso si è verificato il c.d. eccesso di delega e la Corte Costituzionale, salvo a leggere le motivazioni, ha dichiarato l’illegittimità della norma emanata dal governo perchè è affetta da illegittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 76.

“I mediatori avrebbero dovuto preoccuparsi se la Corte avesse dichiarato illegittima l’obbligatorietà ai sensi degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Così non poteva essere. Infatti, in più occasioni, la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che – in quanto tale – non è incostituzionale la prevista obbligatorietà di un tentativo di conciliazione ( decisione 30/11/2001, n. 403: per sé “non contrasta con il diritto di azione di cui all’art. 24 della Costituzione la previsione di uno strumento quale il tentativo obbligatorio di conciliazione”). Questo però a condizione che lo strumento concretamente confermato RISULTI davvero finalizzato ad ” assicurare l’interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali” ovvero a “salvaguardare “interessi generali” che vengono in mancanza di equilibrio. E sempre, ancora, che la sua ! forma legislativa non prescriva “oneri” e/o modalità” “eccessivi: tali da violare il diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale (cfr. Corte Costituzionale, or, 21 gennaio 1988, n. 73; Corte Costituzionale, 4 marzo 1992, n. 82; Corte Costituzionale, 13 luglio 2000 n. 276; Corte Costituzionale, 1 giugno 2004, n. 163; Corte Costituzionale 19 dicembre 2006, n. 436; Corte Costituzionale, 30 novembre 2007, n. 403”.

In definitiva – continua Pecoraro – la sentenza della Corte non una “sentenza” sulla mediazione obbligatoria, ma una decisione che critica il comportamento del Governo in rapporto a quanto deliberato dal Parlamento con la legge delega (articolo 60 della legge 69/2009) in attuazione della nota direttiva europea n. 52/2008.

“Pertanto solo a lettura ultimata dei motivi della sentenza – che sarà depositata nei 20 giorni per la pubblicazione in G.U. – il Parlamento unitamente al Governo potranno dettare nuove regole conformi alla direttiva dell’U.E. citata, migliori e più soddisfacenti per i mediatori, gli organismi di mediazione e di formazione. Il fatto più importante da tener presente è che in definitiva è lasciata inviolata la libertà del cittadino ad usufruire della mediazione perchè economicamente conveniente e per la brevità del procedimento. Come ho sempre detto e ripetuto sono i cittadini e i mediatori i protagonisti della mediazione sia essa obbligatoria che facoltativa. Questa è una sentenza che dà dignità ai bravi mediatori”.

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