“Una cosa buona per tutti la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del solo articolo 5 comma 1 d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione e non l’abbia invece dichiarata illegittima ai sensi dell’ 3, 24, 25 e 102, COMMA 1 della costituzione così come richiesto dai ricorrenti, questo è quanto afferma il presidente ANPAR dott. Giovanni Pecoraro.
“Dico subito che l’incostituzionalità della mediazione obbligatoria per eccesso di delega è un vizio di incostituzionalità dei decreti legislativi. Infatti, l’art. 76 della costituzione prevede che il governo possa emanare questi decreti su delega del Parlamento. Nell’emanare il D. Lsg 28/2010 è capitato che il governo ha ecceduto i limiti della delega, non attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione: in questo caso si è verificato il c.d. eccesso di delega e la Corte Costituzionale, salvo a leggere le motivazioni, ha dichiarato l’illegittimità della norma emanata dal governo perchè è affetta da illegittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 76.
“I mediatori avrebbero dovuto preoccuparsi se la Corte avesse dichiarato illegittima l’obbligatorietà ai sensi degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Così non poteva essere. Infatti, in più occasioni, la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che – in quanto tale – non è incostituzionale la prevista obbligatorietà di un tentativo di conciliazione ( decisione 30/11/2001, n. 403: per sé “non contrasta con il diritto di azione di cui all’art. 24 della Costituzione la previsione di uno strumento quale il tentativo obbligatorio di conciliazione”). Questo però a condizione che lo strumento concretamente confermato RISULTI davvero finalizzato ad ” assicurare l’interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali” ovvero a “salvaguardare “interessi generali” che vengono in mancanza di equilibrio. E sempre, ancora, che la sua ! forma legislativa non prescriva “oneri” e/o modalità” “eccessivi: tali da violare il diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale (cfr. Corte Costituzionale, or, 21 gennaio 1988, n. 73; Corte Costituzionale, 4 marzo 1992, n. 82; Corte Costituzionale, 13 luglio 2000 n. 276; Corte Costituzionale, 1 giugno 2004, n. 163; Corte Costituzionale 19 dicembre 2006, n. 436; Corte Costituzionale, 30 novembre 2007, n. 403”.
In definitiva – continua Pecoraro – la sentenza della Corte non una “sentenza” sulla mediazione obbligatoria, ma una decisione che critica il comportamento del Governo in rapporto a quanto deliberato dal Parlamento con la legge delega (articolo 60 della legge 69/2009) in attuazione della nota direttiva europea n. 52/2008.
“Pertanto solo a lettura ultimata dei motivi della sentenza – che sarà depositata nei 20 giorni per la pubblicazione in G.U. – il Parlamento unitamente al Governo potranno dettare nuove regole conformi alla direttiva dell’U.E. citata, migliori e più soddisfacenti per i mediatori, gli organismi di mediazione e di formazione. Il fatto più importante da tener presente è che in definitiva è lasciata inviolata la libertà del cittadino ad usufruire della mediazione perchè economicamente conveniente e per la brevità del procedimento. Come ho sempre detto e ripetuto sono i cittadini e i mediatori i protagonisti della mediazione sia essa obbligatoria che facoltativa. Questa è una sentenza che dà dignità ai bravi mediatori”.
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