Numerosi ricorsi avverso violazioni all’art. 142 del Codice della Strada (superamento limiti di velocità) vengono proposti a Prefettura-UTG ed ai Giudici di Pace della Provincia basandosi sul solo presupposto che, a seguito del decreto del Prefetto n. 666/2008/0019201 C.T. del 24 novembre 2008, tali accertamenti sarebbero illegittimi ogni qualvolta non si proceda al fermo del veicolo ed alla contestazione immediata della violazione.
Tale erroneo convincimento si basa su una errata interpretazione di detto decreto con il quale sono state di fatto revocate le autorizzazioni alle installazioni di “dispositivi … finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 (velocità) e 148 (sorpasso) del Codice della Strada senza l’obbligo di contestazione immediata delle violazioni medesime”, ovvero dispositivi non presidiati da organi di Polizia stradale.
La possibilità di utilizzo di detti dispositivi non presidiati, introdotta dal D.L. 121/2002, convertito in L.168/2002, era stata precedentemente consentita in questa provincia su alcune strade ad elevata pericolosità con diversi provvedimenti, poi revocati con il decreto in premessa richiamato.
E’ però del tutto erroneo e giuridicamente infondato il ritenere che, in caso di accertamento del superamento dei limiti di velocità, effettuato con apparecchiature presidiate da agenti di polizia stradale (c.d. autovelox, telelaser ecc…) senza il fermo del veicolo e la contestazione immediata della violazione, tale accertamento sia illegittimo, in quanto l’art. 201, comma 1 bis, lett. e, del Codice della Strada ne prevede espressamente la validità purchè nel verbale siano “indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata” ed il verbale sia notificato entro il termine di 90 gg. previsto dallo stesso articolo.
Lo rende noto in un comunicato, la Prefettura dell’Aquila.
Lascia un commento