“La Commissione di cui gli imputati fanno parte non si chiama Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione delle Calamita’, ma Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi. Tra il concetto di previsione della calamita’ (terremoto) e il concetto di previsione del rischio (di possibile realizzazione della calamita’) – spiega in sentenza il giudice Billi – vi e’ dunque una sostanziale differenza: la previsione della calamita’ consiste nella determinazione delle cause e degli sviluppi di un accadimento naturale (quale il terremoto) che necessita di conoscenze scientifiche attualmente non disponibili; la previsione del rischio e’ invece la formulazione di un giudizio, di una valutazione prognostica, circa la realizzazione in concreto di una situazione potenziale e circa quelle che potranno essere le possibili conseguenze dannose derivanti da un accadimento non prevedibile quale il terremoto”. “Il compito della Commissione – aggiunge il giudice – e’ dunque quello di prevedere i rischi a scopo di prevenzione. In tal senso la prevenzione del rischio e’ attivita’ di individuazione di quell’insieme di misure precauzionali tese a rilevare e contenere, in anticipo, quelle circostanze, che se ignorate o sottovalutate, possono (potrebbero) evolvere in gravi eventi di danno”.
Processo Grandi Rischi: commissione doveva prevedere rischi
“La Commissione di cui gli imputati fanno parte non si chiama Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione delle Calamita’, ma Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi. Tra il concetto di previsione della calamita’ (terremoto) e il concetto di previsione del rischio (di possibile realizzazione della calamita’) – spiega […]
Lascia un commento