Hanno diritto alla “quattordicesima” i pensionati che hanno almeno 64 anni e vivono in condizioni disagiate

Piccolo sospiro di sollievo per i pensionati: hanno il diritto anche alla quattordicesima i lavoratori in pensione che presentano determinati requisiti. A beneficiarne, infatti, sono i pensionati con la maggiore anzianità e più disagiati, in presenza di determinate condizioni di età e reddito. A ricordarlo Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, sulla […]

Piccolo sospiro di sollievo per i pensionati: hanno il diritto anche alla quattordicesima i lavoratori in pensione che presentano determinati requisiti. A beneficiarne, infatti, sono i pensionati con la maggiore anzianità e più disagiati, in presenza di determinate condizioni di età e reddito.

A ricordarlo Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, sulla scorta della comunicazione 10462/13 dell’Inps che illustra le condizioni per accedere alla provvidenza in questione. Vale la pena ricordare che la quattordicesima mensilità per i pensionati era stata introdotta in seguito all’entrata in vigore legge 127/07 quale riforma del Welfare che aveva istituito il riconoscimento di una somma aggiuntiva, determinata in funzione dell’anzianità contributiva maturata.

Il documento Inps ha, quindi, dato atto che anche per il 2013, la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, al 31 dello stesso mese, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e risultano in possesso dei requisiti reddituali previsti.

Ciò vuol dire che per l’anno in corso sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1 gennaio 1950. a chiarirlo è proprio il documento dell’ente previdenziale che rileva come il beneficio spetta anche a coloro che compiono 64 anni entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione.

Ulteriore limite ai fini di questa voce aggiuntiva del trattamento pensionistico, è che il pensionato non abbia un reddito complessivo superiore a 1,5 volte il trattamento minimo dell’Inps. In tal senso, sono da considerare nel computo i redditi di qualsiasi natura, esenti da imposte, quelli soggetti a ritenuta, assoggettabili all’Irpef, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali sono, invece, esclusi: i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

In ultimo dev’essere evidenziato che la quattordicesima viene liquidata in via provvisoria poiché il diritto al beneficio viene verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.

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