“Un risultato importantissimo – dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale Giovanni D’Amico – perché la Regione Abruzzo mancava di tutele ai malati oncologici e trapiantati , tutele riconosciute in altre regioni d’Italia.
Il governo Monti aveva impugnato la precedente norma e la Giunta Chiodi non si era neppure opposta presso la Corte Costituzionale, la quale, sposando la tesi del Governo aveva incomprensibilmente configurato il rimborso delle spese, finanziate con risorse regionali, come una prestazione sanitaria aggiuntiva. Il testo della legge approvata oggi, conforme a quello di altre Regioni, non dovrebbe trovare l’opposizione del Governo e comunque è impostata perché la Giunta regionale possa costituirsi a tutela dei malati oncologici e trapiantati.
Scheda della legge regionale approvata nelle seduta odierna del Consiglio Regionale: La legge “Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati” riconosce ai cittadini residenti nei Comuni della Regione Abruzzo che necessitano di trattamento radioterapico, chemioterapico e di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche, nonché ai soggetti trapiantati, il diritto: a) al rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza; b) al rimborso, fino alla misura massima del 70%, delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purchè adeguatamente documentate; c) al rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di trasporto, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente per un eventuale accompagnatore, purchè la relativa presenza sia riconosciuta necessaria dal servizio sanitario della competente unità sanitaria locale ed adeguatamente documentata; d) al rimborso all’eventuale accompagnatore di cui alla lettera c), fino alla misura massima del 70% della spesa di soggiorno con gli stessi limiti stabiliti dalla lettera b).
Si stabilisce che la Giunta regionale dia attuazione alla legge con un proprio regolamento, da approvare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con cui stabilire in particolare le differenti percentuali massime delle provvidenze sociali spettanti agli aventi diritto in base alla loro situazione reddituale calcolata secondo i criteri ISEE.
La Giunta, all’inizio di ogni esercizio finanziario, con propria delibera, determina la percentuale massima delle provvidenze sociali erogabili per l’anno di riferimento, tenendo conto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 2; della copertura finanziaria per l’anno di riferimento; del numero degli aventi diritto, comunicato dalle unità sanitarie locali di residenza dei pazienti malati oncologici e dei pazienti trapiantati entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Inoltre autorizza le Unità Sanitarie Locali di residenza dei soggetti interessati ad erogare i contributi previsti dalla presente legge nella misura determinata dalla Giunta, dietro presentazione della relativa documentazione. Le Unità Sanitarie Locali, saranno rimborsate delle spese sostenute dalla Giunta regionale, su presentazione di specifici rendiconti trimestrali.
Lascia un commento