Salva olio italiano: meno controlli ma multe triplicate per le etichettature irregolari

Dopo nove anni dall’ultimo decreto legislativo, il Ministero delle politiche agricole vorrebbe inasprire le sanzioni e inserirle nella legge Salva olio italiano. Nella bozza non è prevista alcuna proporzionalità tra sanzioni e quantitativo d’olio irregolare. Ai 900 ispettori dell’Icqrf la potestà esclusiva di vigilare sul settore olivicolo-oleario. Il testo è già pronto, pochi commi da […]

olioDopo nove anni dall’ultimo decreto legislativo, il Ministero delle politiche agricole vorrebbe inasprire le sanzioni e inserirle nella legge Salva olio italiano. Nella bozza non è prevista alcuna proporzionalità tra sanzioni e quantitativo d’olio irregolare. Ai 900 ispettori dell’Icqrf la potestà esclusiva di vigilare sul settore olivicolo-oleario. Il testo è già pronto, pochi commi da inserire nella legge Salva olio italiano per adeguare le sanzioni sull’etichettatura, e non solo, del settore olivicolo-oleario ferme al 2005 (Dlgs 225/2005). La volontà del Ministero delle politiche agricole di inserire le sanzioni, relative a violazioni del regolamento comunitario 29/2012 sul commercio dell’olio d’oliva, è certamente inconsueta visto che, di prassi, le disposizioni normative riguardanti le multe vengono adottate mediante decreto legislativo, uno strumento più agile e agevole da modificare, aggiornare e adattare secondo le esigenze e le criticità. A dispetto, però, di quanti ritengono che la legge Mongiello non sia in vigore, il fatto che il Mipaaf voglia modificarla per inserirvi le nuove sanzioni dovrebbe far riflettere sulla sua effettiva applicabilità ed operatività. Vero è che, per venire incontro ad alcune richieste di Bruxelles, alcune parti della legge Salva olio italiano verranno modificate. E’ il caso del tanto discusso tappo antirabbocco. Sembra dunque che il Ministero voglia cogliere l’occasione di queste modifiche per inserire anche le sanzioni relative alle informazioni obbligatorie della categoria commerciale, all’evocazione di nomi geografici in etichetta, alle indicazioni facoltative come “prima spremitura e freddo” o “estratto a freddo”. Rispetto al decreto legislativo 225/2005, che verrebbe abrogato, sarebbe pesantemente punito, fino a 9500 euro, chi evoca un’indicazione geografica, che non sia Dop/Igp, “anche riportando segni, figure o altro”. Stessa sanzione per chi utilizza informazioni sulla categoria commerciale diverse da “olio extra vergine d’oliva”, “olio d’oliva”, “olio di sansa d’oliva” o comunque previste dall’articolo 3 del regolamento comunitario 29/2012 o anche per chi utilizza le indicazione facoltative, come “prima spremitura a freddo” o “estratto a freddo”, in difformità da quanto previsto dall’articolo 5 del citato regolamento Ue. Le multe, rispetto a quelle attuali, arriverebbero a sestuplicare, nel caso di errata informazione della categoria commerciale, triplicare per le altre violazioni. Invariate invece le sanzioni per chiunque utilizzi sugli oli preconfezionati le indicazioni facoltative senza aver rispettato le procedure previste dalle disposizioni nazionali attuative, a tutt’oggi non emanate, che sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3000 euro. Stesso importo, anche rispetto al Dlgs 225/2005, per chi non rispetti le disposizioni nazionali sull’identificazione delle partite. Fino a 6000 euro di multa a chi non si iscrive al registro telematico Sian. Fino a 1200 euro per chi non rispetta le “modalità di tenuta del predetto registro.” Fin qui si tratta di meri aggiustamenti, con l’unica incognita delle indicazioni facoltative per cui è prevista una sanzione, in mancanza però delle norme attuative nazionali. La sorpresa viene al termine della lettura del testo, due pagine appena. Al contrario di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del Dlgs 225/2005 non ci sarebbe alcun discrimine tra piccoli e grandi quantitativi di olio, in violazione del principio di proporzionalità della sanzione. Insomma che si tratti di 50 litri o di un milione di litri le multe sarebbero di pari importo. Nel decreto legislativo 225/2005 si stabilisce invece che “con riferimento a quantitativi di olio non superiori a litri cinquanta” la sanzione massima sia di 300 euro, prevedendo invece un inasprimento delle sanzioni se l’illecito riguarda partite oltre i tremila litri. Al momento le modifiche alla legge Mongiello, se questa sarà la strada che si sceglierà, sono in bozza e speriamo che aver saltato tale passaggio sia solo una temporanea dimenticanza. Al pari ci auguriamo che il Ministero delle politiche agricole non consideri davvero sufficienti i soli 900 ispettori dell’Icqrf, per quanto validi e capaci, per sorvegliare il milione di tonnellate di olio d’oliva che transita e viene commercializzato sul territorio nazionale ogni anno. Al momento, infatti, in base alla bozza, viene conferita esclusiva potestà amministrativa, quindi di irrigazione delle multe, proprio alla Repressione frodi. Uno sforzo improbo per un Dipartimento che si deve occupare anche di tutti gli altri settori agroalimentari. Ben venga che il Mipaaf si sia attivato per adeguare il sistema sanzionatorio per il settore oleario, fermo da nove anni e a qualche regolamento comunitario fa. Con certi bachi, però, il rischio è che si torni ai tempi bui dell’opacità nel settore olivicolo-oleario, proprio in un momento storico in cui gli occhi del mondo sono puntati su di noi (New York Times, operazioni Fuente e Arbequino…) o, peggio, che il provvedimento risulti punitivo per le piccole imprese olivicole e i frantoi.

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