L’aula della Camera ha approvato il decreto legge in materia di processo civile. I si’ sono stati 317, i no 182 e gli astenuti 5. Il provvedimento e’ convertito definitivamente in legge.
Ecco, in pillole, la riforma del processo civile approvata definitivamente dalla Camera.
RICORSO ALL’ARBITRATO – Su richiesta delle parti, le cause ancora pendenti in tribunale o in appello possono essere trasferite, a seconda del valore (piu’ o meno superiore a 100mila euro), a un collegio arbitrale o a un arbitro unico. Gli arbitri saranno individuati tra gli avvocati iscritti all’albo da almeno 5 anni. Il lodo avra’ gli stessi effetti della sentenza. L’arbitrato e’ tuttavia espressamente escluso in caso di diritti indisponibili o cause di lavoro. Un successivo regolamento del ministero della Giustizia dovra’ prevedere incentivi di natura economica.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Altro strumento di risoluzione stragiudiziale, ferma restando l’esclusione dei diritti indisponibili e delle cause di lavoro, e’ l’accordo gestito dagli avvocati delle parti, con tempi di conclusione non superiori a 3 mesi (salvo proroga di altri 30 giorni). L’accordo avra’ valore di titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In alcune materie, come il pagamento di somme inferiori a 50mila euro o il risarcimento del danno da incidente stradale, la negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ per l’azione civile.
DIVORZIO FAI DA TE – I coniugi potranno separarsi o divorziare consensualmente (o modificarne le condizioni economiche) senza andare di fronte al giudice. Due le strade percorribili: tramite negoziazione assistita (ma con la vigilanza del pubblico ministero) o se non ci sono figli minori direttamente davanti al sindaco. Nella negoziazione assistita la coppia si accorda con l’intervento degli avvocati e dopo il nulla osta del procuratore della Repubblica trasmette l’atto all’ufficiale di stato civile. Se ci sono pero’ minori, disabili o figli economicamente non indipendenti, il pm autorizza l’accordo quando ritiene che risponda al loro interesse, altrimenti lo trasmette al presidente del tribunale che fissa la comparizione delle parti. In assenza di figli minori o disabili, i coniugi possono pure scegliere di recarsi dal sindaco e in sua presenza concludere l’accordo anche senza l’assistenza di un legale.
TAGLIO FERIE TOGHE – A partire dal 2015, le ferie dei magistrati saranno ridotte da 45 a 30 giorni all’anno. Si accorcia inoltre anche il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, che sara’ limitato al mese di agosto.
CHI PERDE PAGA – Per disincentivare chi ha torto a fare comunque causa, e’ stata quasi azzerata la discrezionalita’ del giudice di compensare le spese legali. In piu’, dal momento della domanda giudiziale e’ previsto un sostanzioso aumento (dall’1 all’8,15 per cento) del tasso di mora in corso di giudizio.
RITO PIU’ SNELLO – Nelle cause meno complicate, che richiedono un’istruttoria limitata e dove a decidere e’ il tribunale in composizione monocratica, il giudice puo’ stabilire d’ufficio il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione. Accelerazioni anche nel processo di esecuzione, attraverso la semplificazione dell’espropriazione forzata e l’impiego di procedure informatizzate. Il tribunale, su istanza del creditore, puo’ autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare. Piu’ facile anche il pignoramento dei veicoli. Saranno pero’ impignorabili i depositi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche. (Dire)
Lascia un commento