Accusato dall’ex moglie di essere continuamente importunata, un 56enne dell’Aquila si era visto recapitare a fine 2013 un ammonimento da parte del questore dell’Aquila. Inutili, successivamente, risultarono le dichiarazioni dell’uomo che aveva negato ogni addebito, cosi’ come vano risulto’ anche l’intervento dell’Associazione per i diritti del cittadino Centro antiviolenza uomini. L’atto e’ stato pertanto impugnato dinanzi al Tar (sezione prima) dell’Aquila che nella camera di consiglio dello scorso 13 maggio ha annullato l’ammonimento per violazioni di legge.
Nel procedimento contro il ministero dell’Interno l’uomo e’ stato difeso dall’avocato Alessandro Rosa, del Foro dell’Aquila. In particolare, i giudici amministrativi hanno ritenuto fondato il ricorso poiche’ l’Autorita’ deve dare comunicazione dell’avvio del procedimento al soggetto destinatario dell’ammonimento “e cio’ in quanto – si legge nelle motivazioni della sentenza – devono trovare applicazione le garanzie di partecipazione procedimentale, prima fra tutte, l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente possibilita’ dell’interessato di palesare il proprio punto di vista nel corso del procedimento”. Cosa che all’uomo non fu concessa nonostante le sue rimostranze. Infatti i giudici sottolineano che “l’Amministrazione (in questo caso la questura, ndr) deve svolgere precisi accertamenti istruttori (come l’assunzione di informazioni dagli organi investigativi e l’audizione delle persone informate sui fatti) da indicare nelle motivazioni dell’atto e, in particolare, sentire il destinatario del provvedimento. Ne consegue che l’omessa audizione del destinatario dell’ammonimento ex art. 8, d.l. n. 11 del 2009 comporta l’inevitabile invalidita’ del provvedimento'”. In altre parole, e stando sempre secondo legge, “devono essere adeguatamente tutelate le garanzie partecipative del destinatario del provvedimento”.
Il giudice Lucia Gizzi, estensore della sentenza, rileva che “nel caso di specie non e’ stata garantita la partecipazione procedimentale del ricorrente, al quale l’avvio del procedimento non e’ stato comunicato e di cui soprattutto non e’ stata disposta l’audizione. I provvedimenti gravati sono, sotto questo limitato profilo – si legge sempre in sentenza – illegittimi e vanno annullati”. Il Tar, infine, sottolinea che se il provvedimento e’ stato adottato d’urgenza per presunte condotte aggressive e persecutorie cio’ non avrebbe dovuto impedire “all’Autorita’ di Pubblica sicurezza di assumere informazioni di persone informate sui fatti e ugualmente non avrebbe dovuto impedirle di convocare l’interessato e ascoltarlo sui fatti contestatigli”. Oltre al giudice estensore Lucia Gizzi, il collegio era formato da Bruno Mollica presidente e Maria Abbruzese consigliere.
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