La battaglia per l’utilizzo dei sacchetti della spesa biodegradabili compostabili prosegue. Ma questa volta fa un passo decisivo. Con la pubblicazione della legge di conversione 116/2014 del decreto legge Competitività (91/2014) erano previste sanzioni pecuniarie per la commercializzazione di sacchetti per la spesa in plastica che non fossero monouso biodegradabili e compostabili. Finora però non si era avuta notizia dell’applicazione delle sanzioni. In realtà la Guardia di Finanza di Roma da tempo sta lavorando al tema e da più parti in Italia giungono notizie di sanzioni applicate recentemente per la non osservanza della legge. Si tratta di sanzioni pecuniarie consistenti se è vero, come risulta da nostre fonti, che sono state applicate multe di 5.000 euro sia al distributore di sacchetti fuorilegge sia verso gli esercizi che li utilizzavano. Per ora gli uomini della Gdf non si sbilanciano ma non negano la veridicità delle informazioni. L’operazione è ancora in corso e, a quanto ci risulta, presto la GDF comunicherà portata e qualità del lavoro svolto. Un segno positivo dell’azione delle nostre forze e del fatto che fatta la legge si può farla rispettare.
N.B La legge di conversione (n. 116/2014) del decreto legge Competitività (n. 91/2014), (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20/8/2014), contiene una norma (art. 11, comma 2-bis) che fa scattare le sanzioni pecuniarie previste per la commercializzazione di sacchetti per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002e, ovviamente, di quelli riutilizzabili secondo precisi requisiti di spessore. La sanzione per chi commercializza prodotti non conformi – che si applica anche qualora tali prodotti vengano ceduti al pubblico a titolo gratuito [v. art. 1, lett. d) D.M. 18 marzo 2013, n. 67447] – parte da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro, aumentata fino a 100 mila euro se la violazione riguarda quantità ingenti di sacchetti (oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore: v. articolo 2, comma 4, del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116).
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