Da oggi, 31 marzo 2016, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono iscriversi per via telematica al 5 per mille (scadenza: 9 maggio 2016).
In seguito alle ultime modifiche normative, il 5 per mille ha assunto il profilo di contributo certo, a regime, non più soggetto a proroghe o rinnovi annuali continui, e proprio oggi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito istituzionale le modalità e i termini per l’iscrizione al 5 per mille 2016. A partire dal 31 marzo 2016, è già possibile iscriversi attraverso i canali telematici Entratel e Fisconline, pronti per accogliere le candidature degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche. La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
Si ricorda che l’iscrizione deve essere presentata entro il 9 maggio 2016 e che non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica. I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2016).
Nota bene:
Chi desidera accedere al beneficio del 5 per mille 2016 deve presentare la domanda anche se già inviata per gli anni precedenti.
Di seguito le date utili da ricordare:
7 maggio – Termine entro il quale è necessario possedere i requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio.
9 maggio – Termine per l’iscrizione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
30 giugno – Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e all’Ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche
30 settembre – Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali tramite ravvedimento operoso (con versamento di una sanzione pari a € 258,00).
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