Trasformare i contratti di solidarieta’ “difensivi” in contratti di solidarieta’ “espansivi”. E’ la possibilita’ prevista dal decreto correttivo e integrativo ai decreti legislativi di attuazione del jobs act (decreto legislativo n.148 del 2015) approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri. Le modifiche apportate intendono favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze; la trasformazione puo’ riguardare i contratti di solidarieta’ difensivi in corso da almeno dodici mesi nonche’ quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno, e dovra’ avvenire nelle forme previste per la stipula dei contratti di solidarieta’ espansivi. La trasformazione non puo’ prevedere una riduzione d’orario superiore a quella gia’ concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria.
L’integrazione a carico del datore di lavoro non e’ imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell’accredito contributivo figurativo. Inoltre, si stabilisce che le quote di trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa maturate durante il periodo di solidarieta’ restino a carico della gestione previdenziale di afferenza e che la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro sia ridotta del 50%. Altra modifica e’ relativa alla possibilita’ che, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, possa essere concessa a domanda e con decreto interministeriale, la reiterazione della riduzione contributiva (di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 per la durata stabilita dalla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal comma 4 dello stesso articolo 42) e comunque entro il limite di 24 mesi. Infine, e’ data la possibilita’ anche all’Isfol (che assume la denominazione di Inapp) di accedere ai dati elementari detenuti dall’Istat, dall’Inps, dall’Inail, dall’Agenzia delle entrate e da altri enti e amministrazioni.
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