Senza aspettare il merito, con rito abbreviato, oggi 6 aprile, la Suprema Corte di Cassazione – con Ordinanza n. 8945/17 – ha confermato il diritto dei supplenti a percepire gli scatti di anzianità alla pari del personale di ruolo, secondo quanto peraltro già previsto dalle nuove regole del processo civile. La Cassazione ha infatti rigettato il ricorso dell’avvocatura di Stato ribadendo che già nelle sentenze 22558 e 23868/2016 si era statuito che ‘nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l succedutisi nel tempo’.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): già sei mesi fa, con diverse sentenze ‘gemelle’, il giudice di legittimità della Corte aveva affermato tale diritto, ovvero che non c’è più bisogno di approfondire nel merito il cosiddetto fumus. Pertanto, sulle progressioni automatiche di carriera, non esiste più alcuna differenza nei contratti stipulati a tempo indeterminato rispetto a quelli sottoscritti dal personale non di ruolo.
C’è un’importante novità per chi opera nel precariato scolastico. Senza aspettare il merito, con rito abbreviato, oggi 6 aprile, la Suprema Corte di Cassazione – con Ordinanza n. 8945/17 – ha confermato il diritto dei supplenti a percepire gli scatti di anzianità alla pari del personale di ruolo, secondo quanto peraltro già previsto dalle nuove regole del processo civile.
La Cassazione ha infatti rigettato il ricorso dell’avvocatura di Stato ribadendo, nella sentenza odierna pubblicata da Cassazione.net, che già nelle sentenze 22558 e 23868/2016 si era statuito che “nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo”. In sostanza, l’assegnazione degli scatti automatici in busta paga deve essere oramai considerato un dato acquisito.
“Già sei mesi fa, con diverse sentenze ‘gemelle’, il giudice di legittimità della Corte aveva affermato tale diritto, ovvero che non c’è più bisogno di approfondire nel merito il cosiddetto fumus. Pertanto, sulle progressioni automatiche di carriera non esiste più alcuna differenza nei contratti stipulati a tempo indeterminato rispetto a quelli sottoscritti dal personale non di ruolo. Sempre più tribunali del lavoro lo stanno riconoscendo, con risarcimenti proporzionati al danno subìto”, commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.
Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire gli aumenti di stipendio e gli arretrati, sia per chi è precario sia per chi è già di ruolo ma ha svolto periodi di supplenza. Nel frattempo, il sindacato, dopo la discussione della petizione presso il Parlamento Europeo e la presentazione del reclamo al consiglio d’Europa, si sta rivolgendo alla Cedu, la Corte europea dei diritti dell’Uomo, per consentire la stabilizzazione di tutto il personale docente e Ata scolastico.
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