Misure per il sostegno e la valorizzazione dei Piccoli Comuni, disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei loro centri storici: un provvedimento che riguarda 5.567 realta’, tanti sono i Piccoli Comuni italiani. Si tratta del 70% dei 7.998 Comuni italiani dove vivono oltre 10 milioni di cittadini, il 16,59% della popolazione italiana, rappresentando anche oltre il 50% del territorio nazionale. Uno scrigno che racchiude qualita’ artistiche, naturali e anche enogastronomiche, visto che nei Piccoli Comuni vengono prodotti il 93% delle Dop e delle Igp, con il 79% dei vini piu’ pregiati. Questo e’ il ddl n. 2.541 sulle ‘Misure per il sostegno e la valorizzazione dei Piccoli Comuni, nonche’ disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni’, appena approvato dal Senato e diventato legge. Contrasto all’abbandono e sostegno alla diffusione dei quotidiani; tutela dei beni artistici e culturali e mercati agricoli per la vendita diretta dei prodotti a ‘filiera corta’ o ‘chilometro utile’; sviluppo della rete in banda ultra larga e un Fondo (dalla dotazione piuttosto esigua) per lo sviluppo strutturale, economico e sociale: questi alcuni dei temi del ddl. Oggi si conclude un iter lunghissimo, lungo quattro legislature inclusa l’attuale. Il ‘viaggio’ della legge sui Piccoli Comuni inizia il 3 luglio 2001, quando Ermete Realacci, oggi presidente della commissione Ambiente della Camera, presenta come primo firmatario il disegno di legge ‘Misure a sostegno delle attivita’ economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti’. Dopo vari passaggi parlamentari, che vedono altri due voti favorevoli alla Camera tra legislature terminate prima che il testo potesse diventare legge e per questo riproposto, finalmente il ddl e’ giunto al Senato ed e’ stato approvato.
Ecco, in estrema sintesi, il contenuto del ddl Piccoli Comuni. L’articolo 1 enuclea le finalita’ del ddl, che riguarda i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, provvedendo alla definizione di ‘Piccolo Comune’. L’articolo 2 reca disposizioni in materia di attivita’ e servizi. L’articolo 3 istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, per il finanziamento di investimenti per una serie di finalita’. Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni per il 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. L’articolo 4 concerne il recupero e la riqualificazione dei centri storici e la promozione di alberghi diffusi mediante interventi integrati pubblici e privati. L’articolo 5 prevede l’adozione di misure volte all’acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l’abbandono di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado. L’articolo 6 consente la stipula di intese per l’acquisizione di case cantoniere e la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali. L’articolo 7 prevede la possibilita’ di stipulare convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti. L’articolo 8 detta norme per lo sviluppo della rete in banda ultra larga.
L’articolo 9 del ddl sui Piccoli Comuni contiene disposizioni relative ai servizi postali e all’effettuazione di pagamenti. L’articolo 10 concerne l’adozione di iniziative volte a garantire la distribuzione dei quotidiani anche nei piccoli Comuni. Ai sensi dell’articolo 11, i piccoli Comuni potranno promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Secondo quanto previsto dall’articolo 12, essi destineranno specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta. L’articolo 13 reca disposizioni in materia di attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane, mentre l’articolo 14 concerne la programmazione di iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli Comuni. L’articolo 15 prevede la predisposizione di un Piano per l’istruzione destinato alle aree rurali e montane. L’articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 17 dispone che nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni del ddl trovino applicazione compatibilmente a quanto previsto dai rispettivi statuti.
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