Le immagini delle NurPhoto Agency vengono vendute a diversi siti nazionali ed internazionali e pertanto pubblicate anche su internet ma una testata giornalistica aquilana, senza alcuna autorizzazione, aveva scaricato due foto e le aveva pubblicate all’interno di due diversi articoli giornalistici, senza porsi il problema di valutare la provenienza delle immagini e le sue autorizzazioni in termini di condivisione.
La società NurPhoto srl ha ritenuto che e’ stato violato il diritto d’autore in quanto non aveva concesso il permesso di pubblicazione alla testata giornalistica in questione. Per tale ragione la NurPhoto ha chiesto un risarcimento alla testata che si è rifiutata di pagare. La questione è stata posta al Giudice di Pace dell’Aquila che, chiamato in causa, ha dato ragione all’autore delle foto (NurPhoto) perché la pubblicazione necessitava di un’autorizzazione.
“Ai sensi dell’art. 88 della L. 633/41, infatti, i diritti esclusivi di riproduzione e diffusione della fotografia spettano al fotografo. Nel caso in esame, va applicato l’art. 91, comma 3, della L 633/41 che prevede la liceità della riproduzione fotografica pubblicata sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, contro pagamento di un equo compenso”. E’quanto si legge nella sentenza.
Se la foto contribuisce come contenuto alla realizzazione di un prodotto editoriale, deve essere pagata. Poco importa se il “contenitore” in questione è fatto di carta o di pixel, se si trova in edicola oppure online. Le usano, le sfruttano, gli servono.
Si parla di violazione del diritto d’autore quando si pubblicano immagini o video realizzati da un altro soggetto che ne è l’autore e il relativo proprietario.
L’immagine fotografica e’ tutelata da una legge di fondo e dai suoi successivi aggiornamenti: il fatto che la fotografia sia realizzata, diffusa e duplicata con strumenti digitali non sposta la sostanza del diritto dell’autore, e dell’illecito di chi ne fa un uso non autorizzato. La legge che prevede che chi ha eseguito delle fotografie ne sia, fino a prova contraria, titolare dello sfruttamento, e’ la legge 633/41, aggiornata dal dpr 19/79 e, recentemente, dal Dlgs 154/97. Le implicazioni di questa legislazione sono estese, negli elementi basilari, a tutto il modo, grazie alla Convenzione Internazionale di Berna del 1971.
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