A seguito del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Direttore Ernesto Maria Ruffini ha dato disposizione alle strutture dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione di dare applicazione alle misure che dispongono la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, nei comuni di Lombardia e Veneto colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19. In particolare, nelle zone interessate sono stati sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarita’, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione.
CONTRIBUENTI INTERESSATI – Sono interessati dalla sospensione i cittadini, i professionisti, le imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei comuni individuati dall’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020. In particolare, si tratta dei Comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e del comune di Vo’ Euganeo, in Provincia di Padova.
ADEMPIMENTI E VERSAMENTI SOSPESI – Rientrano nella sospensione gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Per tutto il periodo di sospensione, i sostituti d’imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
Lascia un commento