L’Aquila, come tutto l’Abruzzo è in piena emergenza, strade, frazioni e comuni sono isolati. Difficoltà anche con la Guardia Medica o meglio il Servizio di Continuità Assistenziale notturna e festiva che dovrebbe garantire assistenza dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 10.00 del sabato o di ogni altro giorni prefestivo alle ore 8.00 del lunedì o del giorno successivo al festivo, ma questo non accade. Purtroppo i disservizi a carico dei cittadini aquilani persistono! Il medico, di guardia dell’Aquila, stamattina allertato dalla moglie di un paziente, si è rifiutato di andare.
Il paziente da tre giorni è con la febbre alta (40°C), ma il medico di guardia, contattato, si è rifiutato di effettuare una visita a domicilio, non ritenendola necessaria e dicendo: “Non siamo tassisti, continui a somministrarle tachipirina. Le complicazioni arriveranno dopo quattro/cinque giorni, avrà tutto il tempo di sentire il suo medico curante”.
Mi sono sempre chiesta quali sono le competenze della guardia medica, visto che non si scomodano nemmeno ad uscire e visitare il paziente? Indipendentemente dall’evolversi del caso, mi chiedo, come può un medico di turno presso la Guardia medica rifiutarsi di intervenire dopo essere stato sollecitato con carattere d’urgenza?
La Cassazione, con Sent.del 19.5.-7.09.2005 n. 33018, ha riconosciuto l’ ingiustificato rifiuto di un medico di turno presso la Guardia medica come caso di “delitti di pericolo concreto” indicando il bene interesse tutelato in quello di salvaguardare “il regolare andamento e la funzionalità operativa della pubblica amministrazione contro inadempienze dei propri dipendenti, che, in violazione di precisi obblighi normativi su di essi incombenti, possano illecitamente ostacolarne o comprometterne l’effettiva realizzazione”. Ciò è ravvisabile non in ogni condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio caratterizzata da una generica negligenza o una scarsa sensibilità istituzionale, ma di fronte ad un consapevole, ingiustificato diniego, esplicito o implicito, di compiere un atto imposto da uno specifico dovere giuridico, che presenti inequivoci ed oggettivi connotati di urgenza ed indifferibilità.
E’ configurabile il reato di cui all’art. 328 c.p. nel caso di rifiuto, da parte del sanitario in servizio presso la Guardia Medica, di prestare la propria assistenza medica domiciliare (rientrante nei compiti e doveri dell’addetto al servizio di guardia medica come previsto dall’art. 13 DPR 41/1991).
Solo i fatti come questi tengono banco nei proclami altisonanti di chi governa, chiunque egli sia. L’inefficienza o l’efficienza è l’unica risposta, negativa o positiva, a quei proclami, da qualsiasi parte provengono. I fatti parlano assai più delle parole…..
Luisa Stifani
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