MACERIE E CONTRIBUTI AI PRIVATI PER COMPLETAMENTO CASE

AI fine di accelerare la rimozione dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, l’ordinanza formalizza l’incarico al Commissario delegato per l’individuazione dei siti da destinare a stoccaggio provvisorio e discarica per le macerie. Tale incarico prevede anche la […]

AI fine di accelerare la rimozione dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, l’ordinanza formalizza l’incarico al Commissario delegato per l’individuazione dei siti da destinare a stoccaggio provvisorio e discarica per le macerie. Tale incarico prevede anche la progettazione, la realizzazione e l’autorizzazione e l’affidamento della gestione delle attività in tali siti, nonché gli impianti di selezione, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti suddetti.

Oltre che alle imprese di costruzione, come era già previsto a luglio scorso, i contributi per un massimo di 30mila euro per unità immobiliare vengono estesi anche i privati che, alla data del terremoto, stavano realizzando unità immobiliari destinate ad abitazione principale. In questo caso, qualora non utilizzino gli immobili per destinarli a se stessi o ai loro familiari, i proprietari sono tenuti a mettere tali case a disposizione per l’affitto ai nuclei familiari le cui abitazioni principali risultino ancora inagibili. La locazione deve essere offerta alle condizioni economiche previste dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 2009. Per quanto riguarda la riparazione e la ricostruzione, le integrazioni alla documentazione relativa alle domande di contributo per i lavori sugli edifici classificati con esito B e C, devono essere consegnate al Comune richiedente entro 10 giorni dalla data della comunicazione delle relative osservazioni, anche se esiste la possibilità di proroghe, a determinate condizioni. Sempre in base all’ordinanza n. 3857, nei confronti dei nuclei familiari stabilmente domiciliati in unità immobiliari classificate con esito B e C, considerate come unità diverse dalla abitazione principale, per le quali i proprietari non hanno richiesto, avendone titolo, il contributo per i lavori di riparazione entro i termini prescritti o non hanno già avviato i medesimi lavori con oneri a proprio carico, la sistemazione in strutture alberghiere o assimilate cessa entro la data del 31 agosto 2010; gli stessi nuclei possono continuare a fruire del contributo per la autonoma sistemazione sino alla data del 31 dicembre 2010. Viene portato a 15 giorni, da 7, il termine per l’inizio dei lavori di riparazione delle unità immobiliari classificate con esito B o C a partire dalla comunicazione del contributo definitivo. Resta confermato il termine di sei mesi o di sette mesi per la conclusione dei lavori relativi, rispettivamente, alle unità immobiliari B o C, con effetto dalla data della comunicazione del contributo definitivo.

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