Interessante sentenza in materia di immigrazione e permessi di soggiorno che Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” riporta all’attenzione nell’attività d’informazione a tutela dei cittadini immigrati.
È illegittimo il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo che applica il rigoroso automatismo previsto dall’articolo 26, comma 7 bis del Decreto legislativo 286/98 nella concomitante sussistenza di un procedimento di rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Lo ha stabilito il TAR Puglia sez Lecce con la sentenza n. 582/13 (Pres R. Trizzino, Est C. Dibello) accogliendo il ricorso di un cittadino senegalese rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Serena Pugliese.
Il ricorrente, residente in Italia da dieci anni, aveva richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo ed in concomitanza aveva intrapreso il percorso indicato dalla Legge per il conseguimento del permesso di soggiorno CE a tempo indeterminato (in particolare lo straniero aveva sostenuto il test d’italiano).
La Questura avendo rilevato a suo carico una condanna di per sé ostativa al rilascio del titolo di soggiorno per lavoro autonomo, applicando il rigido automatismo reiettivo previsto dall’art 26 comma 7 bis D.lgs 286/98, aveva negato il rinnovo richiesto al cittadino extracomunitario, ignorando del tutto il radicamento del soggetto sul territorio italiano.
I Giudici di via Rubichi, accogliendo le doglianze dello straniero, hanno inteso estendere il sistema di tutela rafforzata contro l’allontanamento prevista per i già titolari di permesso di soggiorno CE a tempo indeterminato anche ai soggetti che si trovano sostanzialmente nella condizione di poter richiedere l’anzidetto titolo di soggiorno a tempo indeterminato.
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