Dffamazione: direttore ha sempre l’obbligo di controllare le notizie

Il direttore di una testata giornalistica ha sempre l’obbligo di controllare le notizie pubblicate, non solo con una verifica “preventiva”, ma anche con un vaglio ‘ex post’, concentrato sulla “verita’ dei fatti o la attendibilita’ delle fonti” per evitare episodi di diffamazione. Lo sottolinea la terza sezione civile della Cassazione, rigettando il ricorso di un […]

notizie-SDIl direttore di una testata giornalistica ha sempre l’obbligo di controllare le notizie pubblicate, non solo con una verifica “preventiva”, ma anche con un vaglio ‘ex post’, concentrato sulla “verita’ dei fatti o la attendibilita’ delle fonti” per evitare episodi di diffamazione. Lo sottolinea la terza sezione civile della Cassazione, rigettando il ricorso di un giornalista, all’epoca dei fatti direttore responsabile di una rivista, condannato, assieme all’autore dell’articolo, dalla Corte d’appello di Roma a un risarcimento danni pari a 25mila euro per un pezzo pubblicato e ritenuto diffamatorio. “I poteri di controllo che devono essere esercitati dal direttore responsabile di un giornale – si legge nella sentenza depositata oggi – non si esauriscono nell’esercizio di un adeguato controllo preventivo, che si esprime nella oculata scelta da parte del direttore responsabile per la redazione di una determinata inchiesta giornalistica di un giornalista che ritiene idoneo, ma anche nella vigilanza ‘ex post’, sui contenuti e sulle modalita’ di esposizione di essi nell’articolo destinato alla pubblicazione (oltre che sulla collocazione, sul risalto, sulla titolazione)”. Del controllo ‘ex post’, spiega la Suprema Corte, “fanno parte la verifica che sia stata riscontrata, a seconda dei casi, la verita’ dei fatti o la attendibilita’ delle fonti (non richiedendosi ovviamente che il direttore responsabile rinnovi tutta l’attivita’ gia’ svolta da parte del suo giornalista) e anche la verifica piu’ delicata e piu’ legata alla conoscenza dell’idoneita’ evocativa delle parole che deve avere un direttore di giornale, volta a riscontrare se, come nel caso di specie, alcuni fatti esposti, in se’ comprovatamente veri ed altri quanto meno attendibili non siano tali, per il loro utilizzo fuori contesto, o per la suggestione ed i collegamenti impliciti che l’espressione giornalistica deliberatamente utilizzata e’ idonea a creare nel lettore, ad essere in concreto diffamatori”. Infatti, “la preminenza del direttore responsabile – osservano i giudici della Cassazione – gli consente e gli impone di intervenire tempestivamente richiedendo le modifiche adeguate per evitare di esporre un terzo ad un discredito ingiustificato e la configurabilita’ di una responsabilita’ risarcitoria in capo all’autore, al giornale e a se stesso”. E questo, perche’ “la indiscussa professionalita’ del giornalista che firma l’articolo e la sua esperienza della particolare materia approfondita – si legge nella sentenza – non possono in ogni caso esimere il direttore responsabile dall’esercizio di questi poteri”. Il “controllo spettante al direttore responsabile – conclude la Corte – non puo’ esaurirsi in una mera ‘presa d’atto’, ma deve necessariamente riguardare il contenuto degli articoli da pubblicare e l’assunzione di iniziative volte a elidere eventuali profili penalmente rilevanti”.

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