Lobby, al via la regolamentazione. La relazione tra i parlamentari e i rappresentanti di interessi privati (economici, associativi e istituzionali) non sara’ piu’ terra ignota. Su proposta del presidente del gruppo misto Pino Pisicchio arriva il testo base per disciplinare i rapporti tra gli eletti, in questo caso della Camera dei deputati, e i cosiddetti lobbisti. Nella seduta della giunta per il regolamento di questa mattina la proposta Pisicchio e’ stata assunta quale testo base. Il termine per la presentazione degli emendamenti e’ fissato al prossimo 8 aprile.
Nel testo base sparisce il termine lobbying che pure in un primo momento era stato previsto. Si preferisce la piu’ neutra formulazione di “relazione istituzionale nell’ambito della Camera dei deputati”. L’articolo 1 fissa il principio ispiratore della normativa: “L’attivita’ di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati presso le sue sedi si informa ai principi di pubblicita’ e trasparenza”. A tal fine e’ istituito un “registro dei soggetti che svolgono attivita’ di relazione istituzionale nei confronti dei deputati. Il registro e’ pubblicato sul sito internet della Camera”.Chiunque intenda svolgere attivita’ di lobbying presso la Camera deve chiedere l’iscrizione nel registro dell’attivita’ di relazione istituzionale indicando “i dati anagrafici e il domicilio professionale con l’indicazione dei soggetti per conto dei quali opera”. E inoltre “la descrizione dell’attivita’ di relazione istituzionale che intende svolgere”. Vanno indicati anche “i soggetti istituzionali che si intendono contattare”.
Il testo Pisicchio fissa anche i criteri a cui il lobbista deve rispondere per effettuare l’attivita’ di relazione alla Camera e quindi per chiedere l’iscrizione nell’apposito registro. E cioe’: essere maggiorenne, “non aver subito nell’ultimo decennio condanne definitive per reati contro la pubblica fede o il patrimonio. Godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici”. La stessa disciplina si applica anche agli ex parlamentari “ove intendano svolgere attivita’ di relazione istituzionale”. (Dire)
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